18 Feb Il nuovo Bonus prima casa under 36 della Finanziaria 2024
Il Bonus prima casa under 36, introdotto dal Decreto Sostegni-bis 73/2021, è entrato in vigore a partire dal 26 maggio 2021. Prevede la possibilità di accedere, nella misura dell’80%, al cosiddetto Fondo di garanzia dei mutui prima casa per i single o le giovani coppie di età non superiore a 36 anni con un ISEE familiare entro la soglia di 40.000 euro. Con il decreto Milleproroghe il governo ha dato un taglio differente, rispetto al passato alla normativa, che andiamo ad esaminare.
Bonus prima casa under 36: quali le agevolazioni.
Sull’accesso al credito per l’acquisto della prima casa le agevolazioni riguardano il cosiddetto Fondo di Garanzia per la prima casa, che in realtà esiste già dal 2013. Nel caso però degli under 36, rispetto alla misura canonica del 50%, la garanzia statale viene elevata all’80% in presenza dei requisiti (sia ISEE che anagrafici). L’acquirente, o entrambi i componenti della coppia che costituisce il nucleo, devono avere i seguenti requisiti:
- un’età inferiore ai 36 anni: cioè non deve ancora averli compiuti 36 nell’anno in cui richiede l’agevolazione;
- un ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro (contatta il CAF UIPA per la tua elaborazione ISEE).
In più, la Legge di Bilancio 2024 ha allargato la platea dei potenziali beneficiari del Fondo includendo anche i nuclei cosiddetti “fragili” con:
- tre figli di età inferiore a 21 anni + ISEE non superiore a 40.000 euro annui (per i quali è prevista una garanzia pari all’80%);
- quattro figli di età inferiore a 21 anni + ISEE non superiore a 45.000 euro annui (per i quali è prevista una garanzia pari all’85%);
- cinque o più figli di età inferiore a 21 anni + ISEE non superiore a 50.000 euro annui (per i quali è prevista una garanzia pari al 90%).
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazioni in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Inoltre le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze classificate nelle seguenti categorie catastali (ma limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria):
- C/2 (magazzini e locali di deposito);
- C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse);
- C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Altra fondamentale condizione è il luogo in cui si trova l’immobile. Per usufruire infatti dei benefici, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Se invece l’acquirente risiede in un altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto della nuova casa è tenuto a trasferire la residenza nel Comune dov’è situato l’immobile; il cambio di residenza si considera quindi avvenuto nel momento in cui l’interessato presenta la dichiarazione di trasferimento.
Inoltre per poter richiedere le agevolazioni prima casa occorre dichiarare di:
- non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato; - non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni “prima casa”.
Però dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che lo venda entro un anno dal nuovo acquisto.
Come richiedere il bonus prima casa under 36?
La richiesta per accedere al Fondo di Garanzia per l’acquisto dell’immobile prima casa, va presentata dai giovani in possesso dei suddetti requisti ISEE/anagrafici alla banca o all’istituto finanziario presso cui si vuole accendere il mutuo.