Il volontariato nel settore sportivo: le ultime disposizioni legislative

Il volontariato nel settore sportivo: le ultime disposizioni legislative

A decorrere dal 1° giugno 2024 sono entrate in vigore nuove disposizioni relative al lavoro sportivo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71 recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”. In particolare, viene nuovamente modificato il Decreto Legislativo n. 36/2021 che ha riformato il lavoro sportivo reso a favore di enti sportivi professionistici e dilettantistici. Entriamo nel dettaglio.

Una disciplina specifica, modificata anch’essa dal D.L. n. 71/2024, è stata introdotta per i volontari che dedicano il proprio tempo e le proprie capacità alla promozione dello sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretti, e con finalità esclusivamente amatoriali. Questa normativa riguarda società e associazioni sportive, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, inclusi quelli paralimpici, del CONI, CIP e società Sport e salute S.p.A.

Le attività dei volontari includono la pratica diretta dello sport, la formazione, l’insegnamento e la preparazione degli atleti.

Nota bene: le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Tuttavia, ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari fino a 400 euro mensili per le spese sostenute anche nel proprio comune di residenza, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.A., purché gli enti deliberino le tipologie di spese e le attività di volontariato ammesse per tale rimborso. Si attendono dunque le delibere da parte degli enti sportivi.

Nota bene: i rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Essi concorrono, invece:

  • al superamento del limite di non imponibilità ai fini contributivi di 5.000 euro annui previsto dall’articolo 35, comma 8-bis del D.Lgs. n. 36/2021, costituendo base imponibile previdenziale oltre tale limite;
  • al superamento del limite fiscale di esenzione pari a 15.000 euro annui previsto dall’articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2021, per i collaboratori coordinati e continuativi.

Gli enti devono comunicare, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS), entro la fine del mese successivo al trimestre delle prestazioni sportive del volontario sportivo, i nominativi dei volontari e l’importo corrisposto agli stessi. Questa comunicazione sarà immediatamente disponibile per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’INPS e l’INAIL.

La normativa precedente ammetteva solo rimborsi documentati a piè di lista per spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, o rimborsi di spese sostenute con autocertificazione, fino a un massimo di 150 euro mensili, purché l’organo sociale competente deliberasse sulle tipologie di spese e attività di volontariato ammesse.

Rispetto alla normativa previgente, il nuovo D.L. n. 71/2024 innalza il limite del rimborso delle spese sostenute nel comune di residenza da 150 a 400 euro, ma impone un limite massimo di 400 euro per le spese rimborsabili fuori dal comune di residenza. Inoltre, con le modifiche, i rimborsi percepiti dai volontari concorrono alla soglia di esenzione sia ai fini previdenziali (5.000 euro) sia fiscali (15.000 euro). Superati questi limiti, l’eccedenza diventa imponibile.

Si ricorda che le prestazioni sportive dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Nota bene: gli enti dilettantistici che utilizzano volontari devono assicurare questi ultimi per la responsabilità civile verso terzi.

Infine, il Decreto Legge n. 71/2024 specifica che i dipendenti pubblici che svolgono attività di volontariato in società e associazioni sportive dilettantistiche o altri enti, con un riconoscimento superiore a 5.000 euro annui, devono ottenere autorizzazione dalla propria amministrazione, che ha 30 giorni per rilasciare o rigettare la richiesta.