05 Ago “Imprenditore agricolo professionale” senza la qualifica i benefici decadono
Non può fruire di registro e ipoteca in misura fissa di 200 € e dell’imposta catastale all’1% la contribuente che non si iscrive tempestivamente alla gestione previdenziale Iap
Alla base di questa pronuncia vi è un atto notarile mediante il quale una contribuente aveva acquistato alcuni terreni agricoli richiedendo le agevolazioni della “piccola proprietà contadina”.
In particolare la contribuente nell’atto di acquisto aveva dichiarato di aver presentato la domanda al fine di ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (“Iap”). Nello stesso atto la contribuente si impegnava a conseguire i requisiti inerenti alla qualifica di imprenditore agricolo professionale entro 24 mesi dalla data di stipula dell’atto e, pertanto, chiedeva le relative agevolazioni.
Prima di esaminare nel merito la vicenda giudiziaria, occorre precisare che la figura dell’Imprenditore agricolo professionale è disciplinata dal decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004.
In particolare, il primo comma dell’articolo 1 di tale decreto, definisce l’imprenditore agricolo professionale come colui che “…in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.
Il quarto comma della stessa disposizione stabilisce che:
- all’imprenditore agricolo professionale persona fisica, che sia iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale sono riconosciuti i benefici fiscali in tema di imposizione indiretta previsti a favore del coltivatore diretto, persona fisica
- nel caso in cui, entro 5 anni dall’applicazione dell’agevolazione, si verifica la perdita dei requisiti sopra indicati, il beneficiario decade dalle agevolazioni.
Il comma 5-ter del citato articolo 1 del Dlgs n. 99/2004 prevede che le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale, si applicano anche ai soggetti che, pur non essendo già in possesso dei requisiti sopra indicati, hanno presentato istanza di riconoscimento della qualifica di Iap alla regione competente e si siano iscritti all’apposita gestione Inps. Entro 24 mesi dalla presentazione dell’istanza, il soggetto deve risultare in possesso dei requisiti, altrimenti decade dai benefici eventualmente goduti.
Sulla base di queste disposizioni e, ricorrendo le condizioni sopra indicate, anche l’imprenditore agricolo professionale può godere, in particolare, delle agevolazioni della “piccola proprietà contadina”, di cui al comma 4-bis dell’articolo 2 del Dl n. 194/2009. Queste agevolazioni si concretizzano nel pagamento delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa di 200,00 € ciascuna e nel pagamento dell’imposta catastale con l’aliquota dell’1%.
Nel caso in esame la contribuente, dopo aver chiesto le agevolazioni nella sua qualità di imprenditore agricolo professionale, il cui riconoscimento era ancora in itinere, era decaduta dalle agevolazioni in quanto, non aveva provveduto ad iscriversi nella gestione previdenziale e assistenziale degli Iap nei termini di legge.
A seguito del mancato riconoscimento della qualifica di Imprenditore agricolo professionale l’Amministrazione finanziaria ha imposto la decadenza dall’agevolazione della “piccola proprietà contadina”, con conseguente applicazione delle imposte ordinarie in relazione all’atto di acquisto dei terreni agricoli.
La contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione ritenendo che, pur non avendo ottenuto la qualifica di “Iap”, poteva godere delle agevolazioni di cui sopra, sulla base della sua qualifica di coltivatore diretto.
La sua tesi era stata accolta dall Ctp di Perugia con decisione n. 221 del 17 dicembre 2013, ma è stata poi respinta dalla Ctr dell’Umbria, con decisione n. 121/2015.
La Corte di cassazione, con la pronuncia in esame ha ribadito un principio consolidato, in base al quale “…la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o, comunque, accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare – anche se in via subordinata – altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicchè la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti di diritto o di fatto”.
In senso conforme sono state richiamate in motivazione, le seguenti pronunce della stessa Corte di Cassazione n. 33288/2022, n. 14935/2022, n. 13500/2021, n.24655/2018, n.10099/2017, n. 8409/2013, n. 14601/2003.
E’ stata, quindi, ritenuta legittima la tassazione ordinaria applicata a seguito della mancata possibilità di avvalersi delle agevolazioni in qualità di Imprenditore agricolo professionale.
fonte:fiscooggi.it