INAIL, scadenza 30 novembre adempimenti per il lavoro sportivo

INAIL, scadenza 30 novembre adempimenti per il lavoro sportivo

Il 30 ottobre è stata pubblicata  la circolare INAIL  46 2023 datata 27.10, con tutte le istruzioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,  dopo la riforma dello sport entrata in vigore il 1 luglio 2023.d..lgs 36/2021 e successive modifiche)

La circolare riepiloga le principali novità in rapporto agli obblighi connessi con l’attività dell’istituto  in particolare ricorda quali sono le categorie di lavoratori tutelati e quali esclusi , le modalità di calcolo dei premi assicurativi le scadenze degli adempimenti e si sofferma con  specifiche istruzioni per

  •  i titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere non sportivo ma amministrativo gestionale  e per
  •  i lavoratori subordinati nel settore dilettantistico 

Lavoratori soggetti  ai premi INAIL ed esclusi

Dal 1° luglio 2023 sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali  con versamento dei premi all’INAIL :

  • i lavoratori subordinati sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico,
  • i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato,
  • i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP e
  • i prestatori di lavoro occasionale.

Sono esclusi invece 

  •  i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria previstadall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 2895 e che sono pertanto assicurati con polizze private,
  •  gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari, anch’essi assicurati  obbligatoriamente con polizze private
  •  i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestino in qualità di  volontari lauori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio
  • i lavoratori di cui al punto precedente, anche qualora l’attività rientri nell’ambito del lavoro sportivo, preveda il versamento di un corrispettivo
  •  il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonchè gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi,  appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, soggetti alla  specifica disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
  •  i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto  d’opera ex articolo 2222 del codice civile

Calcolo premi INAIL lavoro sportivo  e indennità di inabilità

La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è pertanto quella  individuata ai sensi dell’articolo 29 del testo unico DPR 1124 1965 vale a dire la retribuzione effettiva, con

applicazione del minimale e del massimale di rendita

Secondo quanto disposto dall’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono  anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea  assoluta,

Anche per quanto riguarda i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e  continuativa amministrativo-gestionale,  la base imponibile da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è  costituita dai compensi effettivamente percepiti,  nel rispetto dei limiti  minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail Per il calcolo dei premi assicurativi dovuti dai committenti di collaborazione coordinata e continuativa in base ai relativi compensi, valgono le istruzioni già fornite con la circolare Inail 11 aprile 2000, n. 32,

Scadenze INAIL  sport dilettanti 2023

La circolare sottolinea che la novità della riforma riguarda i titolari di collaborazioni di carattere  amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in

quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono  già assicurati all’Inail dal 16 marzo 2000.

  • I committenti e i datori di lavoro che devono assicurare dal 1° luglio 2023:
  •  i lavoratori  titolari di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale
  • o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico,
  • non ancora titolari di  codice ditta e posizioni assicurative

devono presentare la denuncia di iscrizione all’Inail con l’apposito servizio online, indicando nella denuncia i compensi e/o le  retribuzioni che presumono di corrispondere dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024.

L’istituto precisa che considerata l’incertezza in merito all’obbligo assicurativo chiarito soltanto   con  il recente  decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, le denunce  di iscrizione saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre

Entro il medesimo termine  devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta  e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi

Invece  iI soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 sono già titolari di codice ditta e  posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024.

fonte: fiscoetasse.com