INAIL sulle sanzioni per omessa o ritardata denuncia di infortunio

INAIL sulle sanzioni per omessa o ritardata denuncia di infortunio

Ai sensi dell’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro  è tenuto a denunciare all’INAIL gli infortuni subiti dai lavoratori dipendenti che siano diagnosticati non guaribili entro 3 giorni.

Questo il chiarimento fornito dall’INAIL con Circolare del 9 settembre 2021, n. 24 in merito alla sanzione applicabile in caso di omessa o ritardata denuncia di infortunio al medesimo Istituto.

La denuncia di infortunio deve, infatti, essere presentata esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore entro 2 giorni dal momento in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dal certificato medico già trasmesso all’INAIL telematicamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. Per gli infortuni mortali e quelli per i quali ricorre il pericolo di morte la denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dall’infortunio stesso.

Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti assicurati della gestione Agricoltura, per la quale i contributi assicurativi sono riscossi in forma unificata dall’Inps.

Non sono tenuti ad inviare la denuncia di infortunio tramite servizi telematici i datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e per gli infortuni occorsi ai lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro occasionale. Tali datori di lavoro sono infatti tenuti ad inviare la denuncia tramite PEC ovvero, qualora sprovvisti di PEC, per posta alla sede INAIL territorialmente competente.

Con riferimento al termine di 2 giorni per la presentazione della denuncia, questo decorre dal giorno successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono indicati la data di rilascio e i giorni di prognosi. Qualora il termine di scadenza per la presentazione della denuncia cada in giorno festivo, il medesimo termine slitta al primo giorno successivo non festivo (se l’orario di lavoro settimanale è articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata feriale).

Nelle ipotesi di infortunio inizialmente prognosticato guaribile entro 3 giorni da quello dell’infortunio, per il quale la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia di infortunio decorre dal primo giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica attestante la mancata guarigione entro 3 giorni.

L’INAIL è tenuto ad istituire il caso di infortunio non solo a seguito del certificato medico di infortunio ovvero della denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro ma anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati, nonché dall’Inps, qualora emerga che l’evento lesivo sia da configurare come infortunio o infortunio-malattia (es. casi accertati di infezione da SARS-CoV-2 a seguito di contagio in ambito lavorativo) avvenuto in occasione di lavoro.

Nelle ipotesi sopra descritte l’Istituto che ha ricevuto il certificato medico è tenuto a chiedere, tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, al datore di lavoro di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell’istruttoria. Nel caso in cui si accerti che il datore di lavoro non era a conoscenza dei riferimenti del certificato medico, il termine di 2 giorni per la presentazione della denuncia decorre dalla data di ricezione della richiesta della denuncia di infortunio trasmessa al datore di lavoro.

In caso di omessa denuncia, a seguito di depenalizzazione ad opera della Legge 28 dicembre 1993, n. 561, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 1.290€ e 7.745€. Inoltre, tale violazione rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria ex articolo 13 Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, che opera quale condizione di procedibilità nelle ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati e se le inadempienze risultano sanabili. La diffida obbligatoria, attraverso cui il personale ispettivo invita il soggetto ispezionato ad adempiere entro un determinato termine, si applica anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia posto in essere il comportamento dovuto tardivamente, seppur prima dell’adozione della diffida.

Il soggetto inadempiente e l’eventuale soggetto obbligato in solido, in caso di ottemperanza alla diffida, sono ammessi al pagamento di una somma pari all’importo minimo della sanzione prevista per l’inadempimento. Il pagamento di tale somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza della medesima diffida.

Nel caso di inottemperanza alla diffida, infatti, gli illeciti possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, come in tal caso, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 62 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione).

Le sanzioni dovranno essere pagate tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.

Qualora il trasgressore non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, i funzionari amministrativi dell’INAIL e gli organi di vigilanza che hanno rilevato l’inadempienza e attivato il procedimento sanzionatorio sono tenuti a fare immediatamente rapporto alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, trasmettendo tutta la documentazione utile.

L’Ispettorato, verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, provvederà all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione e alla gestione delle fasi successive, fino all’eventuale iscrizione a ruolo delle somme dovute.

A partire dal 12 ottobre 2017, i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare anche una comunicazione a fini statistici e informativi al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) qualora si verifichino infortuni in occasione di lavoro che comportano l’assenza da lavoro per almeno un giorno (escluso quello dell’evento), entro 48 ore dall’infortunio.

Per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, il datore di lavoro effettua tramite un unico servizio (servizio telematico INAIL Comunicazione/denuncia infortunio) sia la denuncia di infortunio ai fini assicurativi all’INAIL sia la comunicazione al SINP.

In caso di omessa comunicazione al SINP è prevista l’applicazione di una sanzione di importo compreso tra 1.228,50€ a 5.528,28€ per gli infortuni superiori ai 3 giorni e di importo compreso tra 614,25€ a 2.211,31€ per gli infortuni superiori ad un giorno (importi rivalutati ogni cinque anni in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo).

Si ricorda infine che l’applicazione della suddetta sanzione per gli infortuni superiori a 3 giorni esclude l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di omissione della denuncia di infortunio all’INAIL ai fini assicurativi.

fonte: fisco7.it