01 Mar INPS – Aumento pensioni 2022 perequazione e Irpef
Con la circolare n 33 del 28 febbraio 2022 l’INPS ha comunicato che nella rata della pensione di marzo 2022 aggiornerà il tasso percenturale di perequazione (la cosiddetta “perequazione automatica” nella misura del 1,70%) e applicherà anche l’IRPEF prevista dalla legge di bilancio 2022.
Il testo completo della circolare n. 33 del 28 febbraio 2022
Premessa
Con la circolare n. 197 del 23 dicembre 2021 sono stati descritti i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2022. È stato altresì comunicato che al fine di assicurare il rinnovo delle pensioni in tempo utile per l’anno 2022 l’Istituto ha utilizzato l’indice di perequazione disponibile al 15 ottobre 2021, come elaborato dal competente Coordinamento generale statistico attuariale, pari all’1,60%, e che nel corso del primo trimestre dell’anno 2022 sarebbe stata effettuata l’elaborazione per la corresponsione delle differenze di perequazione derivanti dall’applicazione del coefficiente dell’1,70%, previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 novembre 2021.
Con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è stato disciplinato l’assegno unico e universale per i figli a carico le cui disposizioni hanno rilevanti impatti sull’attribuzione delle detrazioni per i figli e sul diritto alla percezione degli assegni al nucleo familiare (ANF) e degli assegni familiari (AF).
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha previsto, all’articolo 1, comma 2, alcune modifiche alle aliquote IRPEF e alle detrazioni fiscali, modificando gli articoli 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Tanto rappresentato, con la presente circolare si illustrano le lavorazioni effettuate sulle rate di pensione in pagamento nel mese di marzo 2022 per l’adeguamento delle pensioni alle novità legislative sopra descritte.
Tenuto conto che, con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022, è stato comunicato che nell’anno 2021, la variazione percentuale, calcolata dall’ISTAT, è stata pari all’1,90%, si è provveduto anche all’aggiornamento delle tabelle relative ai massimali di retribuzione e delle fasce pensionabili.
1. Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Il comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 ha modificato gli articoli 11 e 13 del TUIR.
L’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 234/2021, in particolare, ha disposto modifiche all’articolo 11, comma 1, del TUIR, con riguardo alle aliquote fiscali relative alla tassazione ordinaria IRPEF, con effetto dal 1° gennaio 2022, rimodulando le aliquote e gli scaglioni di imposta. Le tabelle allegate alla presente circolare sono state conseguentemente aggiornate.
L’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 234/2021, ha disposto modifiche alle detrazioni fiscali sui redditi da lavoro, da pensione e su altri redditi di cui all’articolo 13 del TUIR.
Inoltre, l’articolo 1, comma 3, della legge n. 234/2021, ha ridotto da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito complessivo prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, superata la quale il trattamento integrativo di regola non spetta, lasciando inalterato l’impianto di determinazione e di spettanza dello stesso (verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per le stesse tipologie reddituali) e ha altresì abrogato la cosiddetta ulteriore detrazione fiscale di cui all’articolo 2 del decreto-legge citato. Con particolare riguardo al trattamento integrativo si precisa che a decorrere dall’anno 2022 l’Istituto continuerà a determinare e a riconoscere il beneficio spettante limitatamente ai redditi che complessivamente non superano la soglia di 15.000 euro.
Il calcolo fiscale è stato adeguato sulla base delle modifiche sopra esposte, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con l’attribuzione dei relativi conguagli, ove spettanti.
Per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota massima già richiesta dai pensionati, le procedure sono state adeguate attribuendo l’aliquota inferiore più prossima qualora l’aliquota richiesta non sia più vigente.
2. Attuazione delle misure previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230
2.1. Novità in materia di detrazioni
L’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021ha apportato all’articolo 12 del TUIR le seguenti modificazioni, con effetto dal 1° marzo 2022:
“a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole «i figli adottivi o affidati» sono aggiunte le seguenti: «, di età pari o superiore a 21 anni»;
b) al comma 1, lettera c), il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
c) al comma 1, lettera c), sesto periodo, dopo le parole «In presenza di più figli» sono aggiunte le seguenti: «che danno diritto alla detrazione»;
d) il comma 1-bis è abrogato;
e) al comma 2, primo periodo, le parole «Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui al comma 1»;
f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.”
Pertanto, sulla rata di marzo 2022 delle pensioni, si è provveduto a:
- mantenere il riconoscimento delle detrazioni per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni;
- revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli inabili;
- revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli minori di 3 anni;
- revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i nuclei con più di tre figli;
- revocare le ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro, previste in presenza di almeno 4 figli a carico.
In considerazione delle condizioni previste dal novellato articolo 12 del TUIR, si precisa che i sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazione.
2.2 Attribuzione della maggiorazione ANF e nuove disposizioni per l’assegno al nucleo familiare e per l’assegno familiare
Il decreto legislativo n. 230/2021, all’articolo 1, ha istituto dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in relazione all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo quanto disciplinato dal citato decreto.
L’articolo 10, comma 3, del medesimo decreto legislativo prevede, inoltre, che “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all’articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797”.
Il successivo articolo 11 apporta modifiche al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, anche in materia di maggiorazione degli importi ANF, stabilendo che l’assegno temporaneo per i figli minori(articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) è riconosciuto fino al “28 febbraio 2022”, in luogo del precedente termine del “31 dicembre 2021”.
In applicazione delle predette disposizioni si è provveduto:
- a riconoscere le maggiorazioni degli ANF dovute per i mesi di gennaio e febbraio 2022;
- a disporre la cessazione, a far data dal 1° marzo 2022, dell’erogazione delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela del riconoscimento dell’Assegno unico e universale.
Continuano, invece, a essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, nell’assoluta permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
3. Applicazione del coefficiente di perequazione di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 novembre 2021
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 novembre 2021, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2022, nonché valore della percentuale di variazione – anno 2021 e valore definitivo della percentuale di variazione – anno 2020”. Il predetto decreto conferma, all’articolo 1, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2020 è determinata in misura pari allo 0% dal 1° gennaio 2021.
All’articolo 2 prevede, invece, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è determinata in misura pari a +1,70% dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
In fase di rinnovo delle pensioni per l’anno 2022, come indicato nella circolare n. 197 del 23 dicembre 2021 e anticipato in premessa, è stata applicata la percentuale di perequazione, pari all’1,60%, comunicata dal Coordinamento generale statistico attuariale.
Con la presente circolare si comunica l’avvenuta applicazione, sulla rata di marzo 2022, dell’indice di perequazione dell’1,70% con la corresponsione dei relativi arretrati, ove dovuti.
4. Massimale della retribuzione pensionabile 2022. Limiti di reddito per la riduzione delle pensioni ai superstiti e per gli assegni di invalidità
Come anticipato in premessa, con la circolare n. 15 del 28 gennaio 2022 è stato comunicato che la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall’ISTAT, è stata pari all’ 1,90%.
Tale valore rappresenta l’indice di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l’anno 2022.
Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l’anno 2022 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2023, si è proceduto alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale dell’1,90%, del massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del 2% annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti riportate nella tabella di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, così come modificata dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2022, quale risulta con l’applicazione dell’aumento di perequazione dell’1,90% (525,38 euro mensili), con la citata circolare n. 15/2022, si è proceduto alla determinazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Resta comunque fermo che il trattamento minimo dal 1° gennaio 2022 viene erogato tenendo conto del coefficiente di perequazione automatica dell’1,70%, stabilito con il citato decreto ministeriale del 17 novembre 2021, salvo conguaglio in sede di perequazione per l’anno successivo.
Sono stati, poi, rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2022 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità, a norma dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
È stato, infine, aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Si precisa che i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali, nonché per la concessione delle maggiorazioni, della somma e dell’importo aggiuntivo, saranno adeguati in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale effettuato in occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno 2023, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.
Si comunica, infine, che per le pensioni con decorrenza nell’anno 2022 le procedure di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate sulla base delle nuove fasce di retribuzione e di reddito pensionabili rideterminate con l’applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica dell’1,90%.
Sono state, inoltre, aggiornate le tabelle dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la determinazione della Retribuzione Media Settimanale (RMS) relativa alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 (quota A) e alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 (quota B).
Si allegano alla presente circolare le tabelle aggiornate con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2022 (Allegato n. 1). Le tabelle, su cui è già stato operato l’aggiornamento all’1,90%, riportano in calce la specifica indicazione.
Il Direttore Generale | ||
Vincenzo Caridi |