19 Mag Isa “ritoccati” con decreto Mef – 1 revisione straordinaria per Covid
Approvate le integrazioni degli indici, che contengono i correttivi per adeguare i risultati alla grave situazione economica provocata dall’emergenza epidemiologica nello scorso anno
Con il decreto 30 aprile 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2021, sono state introdotte una serie di modifiche agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) approvati con i decreti ministeriali 24 dicembre 2019 e 2 febbraio 2021, applicabili al periodo d’imposta 2020.
Ricordiamo che il comma 2 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 prevede l’approvazione, entro il mese di febbraio, delle “eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali”.
Occorre però tener conto che l’articolo 148 del decreto “Rilancio”, ha disposto che, per l’applicazione degli Isa relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, la società Sose definisca specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni, al fine di tenere in considerazione gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, nonché di prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli Isa.
Tale disposizione prevede, inoltre, che i termini di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge, n. 50/2017, per l’approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione, sono spostati rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.
Al riguardo, vale la pena ricordare che, sulla base di quanto detto sopra, sono state già approvate, con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze 2 febbraio 2021, tre nuove cause di esclusione.
Le modifiche apportate
Gli interventi contenuti nel decreto Mef, su cui la Commissione degli esperti, nella riunione dello scorso 9 aprile, ha dato parere favorevole, riguardano:
correttivi Covid
- l’introduzione di correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere conto, in base all’articolo 148 Dl n. 34/2020, degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, a seguito dell’individuazione di una metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli Isa
individuazione degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale e delle misure di ciclo settoriale
- l’individuazione, anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli Isa, degli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale e delle misure di ciclo settoriale al fine di tener conto, nel primo caso, di situazioni di differenti vantaggi, ovvero, svantaggi competitivi, in relazione alla collocazione territoriale, nel secondo caso, degli effetti dell’andamento congiunturale
altre variazioni specifiche
- le altre modifiche rese necessarie al fine di tenere conto dell’istituzione, soppressione, modifica o ridenominazione di alcuni comuni, avvenute nel corso del 2020. Per quanto riguarda l’analisi territoriale del “Livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef”, l’aggiornamento è stato effettuato anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli Isa
ritocchi agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti ministeriali 24 dicembre 2019 e 2 febbraio 2021
- alcune modifiche delle note tecniche e metodologiche approvate con i decreti ministeriali 24 dicembre 2019 e 2 febbraio 2021; si tratta in particolare dei seguenti interventi:
- -modifica degli indicatori elementari di anomalia “Incidenza degli oneri finanziari netti”, per esercenti attività d’impresa, e “Incidenza degli interessi passivi”, per esercenti arti e professioni, relativi ai vecchi Isa approvati con il decreto ministeriale 24 dicembre 2019, al fine di adeguarli a quelli dei nuovi Isa approvati con il decreto ministeriale 2 febbraio 2021
- -modifica agli indici BG68U e BG72U, al fine di adeguare la soglia minima e la soglia massima degli indicatori, rispettivamente, “Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo di imposta”, e “Costo dell’alimentazione del veicolo per chilometro”, previsti per tali indici, all’andamento dei prezzi dei carburanti
- -utilizzo della Territorialità del livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef definita su dati del Dipartimento delle finanze riferiti ai periodi d’imposta 2017 e 2018, aggiornata alla classificazione dei comuni al 31 dicembre 2020, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in corso al 31 dicembre 2020
- -specificazione, ai fini dell’applicazione degli Isa in vigore, che gli ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili finalizzati a migliorare il profilo di affidabilità anche per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto “Rilancio, non rilevano ai fini dell’individuazione degli altri dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Isa. Il chiarimento si è reso necessario per individuare con certezza alcune poste contabili necessarie all’applicazione degli indici. È il caso, ad esempio, delle spese di rappresentanza dei professionisti che, essendo deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, potrebbero essere rivalutate in seguito alla indicazione di ulteriori componenti positive dichiarate per migliorare il profilo di affidabilità, con la conseguente necessità di ricalcolare l’esito dell’applicazione degli Isa.
Correttivi Covid
Tra le modifiche apportate dal decreto in commento, merita un’attenzione particolare l’approvazione dei “correttivi Covid”, che consentiranno di mostrare un volto sicuramente diverso agli Isa in applicazione per il periodo d’imposta 2020 che, purtroppo a causa della pandemia, è stato un anno particolarmente difficile per gli operatori economici, siano essi imprese o lavoratori autonomi.
Per consentire agli Isa di cogliere adeguatamente gli effetti economici negativi provocati dall’emergenza sanitaria è stata individuata, sulla base di ciò che prevede l’articolo 148 del decreto “Rilancio”, una metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
Nella Nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 5 al decreto, viene descritta tale metodologia e gli interventi correttivi in relazione al solo periodo d’imposta 2020, al fine di tener conto degli effetti della pandemia e della conseguente crisi economica.
Nella premessa del predetto documento si legge che per poter individuare il quadro macroeconomico che ha caratterizzato il 2020, sono state prese in considerazione varie fonti informative (Istat, Banca d’Italia, Cerved, Prometeia) e, in particolare, sono stati analizzati i dati relativi alle informazioni desunte dagli archivi relativi alla fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici, alla forza lavoro dipendente (Inps) e alle liquidazioni periodiche Iva.
È stata anche effettuata un’analisi dei decreti emanati nel corso del 2020, che hanno determinato una sospensione, più o meno prolungata, di alcune attività economiche, a eccezione di quelle ritenute indispensabili per individuare i relativi giorni di chiusura delle singole attività coinvolte nell’applicazione degli Isa.
Tutto ciò ha consentito di predisporre degli appositi correttivi, da applicare sia all’analisi degli indicatori elementari di affidabilità sia a quella degli indicatori elementari di anomalia, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche modificate a seguito della crisi verificatasi nel corso del 2020.
Tali correttivi sono commisurati all’entità dei seguenti fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica:
- contrazione della produttività settoriale stimata sulla base delle analisi descritte in precedenza
- giornate di chiusura disposte dai decreti che si sono succeduti nel corso del 2020, differenziate per ciascun codice Ateco
- riduzione del valore dei ricavi/compensi nel periodo d’imposta 2020 rispetto al 2019 riferite al singolo contribuente
- riduzione dei Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi rispetto al valore del periodo d’imposta precedente (anche in questo caso, per singolo contribuente)
- variazione della forza lavoro dipendente del settore Isa sulla base dei dati del modello Uniemens di fonte Inps.
Attraverso l’applicazione dei correttivi proporzionali all’entità della variazione dei fattori sopra elencati, sarà possibile adeguare il giudizio di affidabilità derivante dall’applicazione degli Isa in misura tale da tenere conto delle mutate circostanze economiche che hanno contraddistinto il 2020.
Individuazione di un’ulteriore causa di esclusione dall’applicazione degli Isa
L’ultimo intervento riguarda, infine, l’individuazione di un’ulteriore causa di esclusione dall’applicazione degli Isa che integra le tre cause di esclusione già individuate con il recente decreto del 2 febbraio 2021 previste nei confronti dei soggetti che hanno subito in misura maggiore gli effetti economici negativi prodotti dalla pandemia.
La nuova causa di esclusione è stata individuata con l’ottica di intercettare le situazioni particolarmente significative.
In proposito, nello schema di decreto è stato disposto che gli Isa approvati con i decreti Mef 24 dicembre 2019 e 2 febbraio 2021 non si applicano, per il periodo d’imposta 2020, nei confronti dei soggetti che esercitano le attività economiche individuate in un apposito elenco allegato allo schema di decreto stesso, identificate con i codici attività per i quali, in fase di analisi è risultata verificata almeno una delle seguenti condizioni:
- oltre metà dei contribuenti, tra quelli che hanno presentato le liquidazioni periodiche Iva, evidenzia una riduzione delle operazioni attive del 2020 rispetto a quelle del 2019, superiore al 33%
- oltre metà dei contribuenti, tra quelli che hanno trasmesso fatture elettroniche, presenta una riduzione dell’imponibile del 2020 rispetto al 2019, superiore al 33 per cento.
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici saranno comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti al comma 4 dell’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017.