13 Dic Istruzioni dell’INPS sul lavoro occasionale in agricoltura
E’ stata finalmente pubblicata, dopo una lunga attesa, una circolare che ha introdotto il regime speciale di lavoro di carattere transitorio per il biennio 2023-2024.
Come gestire il lavoro occasionale nel settore agricolo? Dopo una lunga attesa, è stata pubblicata la circolare INPS 102-2023, che fornisce chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2023, in particolare l’articolo 1, commi da 343 a 354 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Le norme attuali non contemplano più la possibilità di utilizzare il Contratto di Prestazioni Occasionali (CPO) per le imprese agricole. Al suo posto è stato introdotto il regime speciale di lavoro transitorio per il biennio 2023-2024, noto come “Lavoro Occasionale a Tempo Determinato in Agricoltura” (LOAgri).
Un aspetto rilevante è che questo tipo di lavoro non è gestito attraverso la piattaforma informatica dell’INPS, e il pagamento avviene direttamente tra datore di lavoro e lavoratore. Inoltre, è soggetto alla gestione contributiva agricola, con iscrizione dei lavoratori occasionali agricoli al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD). La circolare specifica che queste novità sono state introdotte “per garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e creare le condizioni per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali”.
Le caratteristiche principali, come definite dal comma 344 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, sono le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, limitate a un massimo di 45 giornate all’anno per singolo lavoratore. Queste prestazioni possono essere fornite da disoccupati, percettori di prestazioni previdenziali o assistenziali, pensionati, giovani sotto i venticinque anni impegnati in un ciclo di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, e soggetti in semilibertà.
Il nuovo istituto presenta caratteristiche come subordinazione, temporaneità del rapporto, occasionalità delle prestazioni e limitazioni soggettive (datore di lavoro e lavoratore) e oggettive (attività agricola stagionale). Si applica la disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato.
Il contratto può avere una durata massima di dodici mesi, durante i quali non possono essere espletate più di 45 giornate lavorative.
L’introduzione del LOAgri dovrebbe agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, riducendo gli oneri amministrativi per le imprese agricole e incentivando la partecipazione al mercato del lavoro per categorie specifiche di persone. Solo i datori di lavoro agricoli iscritti alle gestioni previdenziali INPS possono stipulare contratti LOAgri.
Il riferimento alle attività stagionali evidenzia l’intenzione del legislatore di limitare l’uso di questo tipo di contratto alle sole attività agricole stagionali, escludendo mansioni impiegatizie nelle imprese agricole.
La contribuzione versata dal datore di lavoro è valida ai fini previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, ed è computabile per determinare il reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Gli operatori occasionali agricoli a tempo determinato (ODTO) hanno diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Questa nuova normativa si inserisce in un contesto in cui i datori di lavoro agricoli stanno affrontando una carenza di manodopera stagionale, con un terzo dei lavoratori provenienti dall’estero, di cui il 70% extracomunitari. Le quote d’ingresso per i lavoratori stranieri sono aumentate, con un totale di 82.550, di cui 40.000 riservate alle associazioni agricole.