La notifica postale è legalmente a posto dopo 10 giorni dall’avviso di giacenza

La notifica postale è legalmente a posto dopo 10 giorni dall’avviso di giacenza

In caso di notificazione di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, quando dall’avviso di ricevimento risulti che l’agente postale, a causa dell’assenza del destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia provveduto a immettere il prescritto avviso di deposito nella cassetta postale dello stesso e, quindi, a restituire l’atto al mittente, la notifica si perfeziona per “compiuta giacenza” decorsi dieci giorni senza che l’interessato abbia provveduto al ritiro del piego.

Questo, in sintesi, l’insegnamento reso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 6853 dello scorso 14 marzo, ove la Corte precisa che, in queste ipotesi, la notifica ha raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta nella sfera di conoscenza del destinatario.

La vicenda processuale
Nel mese di maggio 2013, l’ufficio, avvalendosi del servizio postale, inviava un avviso di accertamento a un contribuente.

Stante l’assenza del destinatario e di altri soggetti abilitati alla ricezione, l’agente postale dava notizia all’interessato del tentativo di recapito e del deposito dell’atto, inviando la prescritta raccomandata informativa (comunicazione di avvenuto deposito – Cad).

Poiché anche questa raccomandata non veniva recapitata, nuovamente per la temporanea assenza del destinatario e di altri legittimi consegnatari, il “postino” lasciava un avviso nella cassetta della corrispondenza del contribuente, dando atto di tale adempimento nella ricevuta di ritorno poi restituita all’ufficio.

Il 4 marzo 2014, quindi ben dieci mesi dopo i riferiti eventi, la parte privata proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento, lamentando in primis l’inesistenza della notifica innanzi descritta in asserita violazione di una lunga serie di norme disciplinanti l’iter di notificazione in generale e la notifica a mezzo del servizio postale in particolare.

La Commissione tributaria provinciale rilevava la tardività del ricorso e lo dichiarava inammissibile.

Il verdetto veniva ribaltato dal collegio regionale della Sicilia (sentenza n. 6665/8/2021 del 16 luglio 2021), il quale concludeva affermando, che la mancata effettiva ricezione, da parte del contribuente, della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito comportava la nullità della notifica, e che la proposizione del ricorso doveva quindi considerarsi tempestiva.

Nel ricorso per cassazione, l’ufficio censurava il decisum di merito, difendendo la ritualità della notificazione, da cui sarebbe derivata la tardività del ricorso introduttivo.

In particolare, la parte pubblica valorizzava la circostanza di aver prodotto in giudizio l’AR della comunicazione di avvenuto deposito, documento che dava conto dell’immissione dell’avviso di giacenza nella cassetta della corrispondenza del destinatario, non rinvenuto perché temporaneamente assente dal proprio domicilio.

La pronuncia della Corte
Il giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, cassando senza rinvio la sentenza impugnata e condannando la parte privata alle spese del giudizio di legittimità.

Al riguardo, il supremo Collegio ricorda che, per consolidata giurisprudenza, qualora l’atto da notificare non venga consegnato al destinatario per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della notifica può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata della Cad, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione di detta raccomandata informativa (cfr Cassazione, sezioni unite., n. 10012/2021, e Cassazione, pronunce nn. 7086, 6352, 3017, tutte del 2024).

Nel caso in esame, spiega la suprema Corte, nel giudizio di merito l’ufficio ha prodotto sia la raccomandata contenente l’atto da notificare, sia quella con cui era stata data notizia all’interessato dell’avvenuto deposito: in particolare, in quest’ultima si dava conto sia dell’assenza del destinatario che dell’avvenuta immissione in cassetta dell’avviso di giacenza, senza che il medesimo destinatario avesse curato il ritiro del piego nei dieci giorni successivi.

In questa ipotesi, precisa la Corte richiamando il proprio precedente contenuto nell’ordinanza n. 8895/2022, secondo cui,  quando dall’avviso di ricevimento prodotto in giudizio risulti che l’agente postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto a immettere l’avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l’atto al mittente, “la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l’invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio, così determinando la compiuta giacenza”; in tali casi, “avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l’ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l’ufficio postale, opera la presunzione di cui all’art. 1335 c.c.”, la notificazione si considera validamente eseguita.

Osservazioni
La pronuncia interviene a chiarire i contorni di una fattispecie, concernente il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale nei confronti di soggetti che, in sede di recapito dell’atto, risultino temporaneamente assenti, sulla quale non di rado si dibatte nelle aule in cui si amministra la giustizia tributaria.

Premesso che lo scopo della notificazione è quello di portare il contenuto dell’atto nella legale conoscenza di un determinato soggetto e che tale risultato risulta immediatamente percepibile laddove l’iter notificatorio si sia concluso con la consegna dell’atto al destinatario o ad altri soggetti abilitati alla ricezione in sua vece, occorre verificare come il legislatore ha disciplinato le situazioni in cui, nella fase in cui viene tentato il recapito dell’atto, il destinatario risulta temporaneamente assente, e gli altri possibili consegnatari sono anch’essi assenti oppure non intendono ricevere l’atto.

Con specifico riguardo alla notificazione postale, l’articolo 8 della legge n. 890/1982, dopo aver previsto al comma 1 che, “se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato…presso il punto di deposito più vicino al destinatario”, al successivo comma 4 precisa che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito “è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza…” e che l’avviso deve contenere, tra l’altro, “…l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato…, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente…”.

Come già spiegato dalla Corte (nn. 19333/2022 e 18076/2023), in caso di assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l’attestazione dell’agente postale in ordine all’avvenuta immissione dell’avviso di deposito nella cassetta postale o alla sua affissione alla porta dell’abitazione, costituiscono formalità che “consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla CAD, in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del piego” (cfr Cassazione, n. 31845/2022).

Più nello specifico, spiega ancora l’ordinanza n. 19333/2022, per la Cad, al fine di regolare una vicenda che altrimenti potrebbe portare al reiterarsi indefinito di successivi avvisi e depositi, la norma prevede soltanto che, in caso di assenza del destinatario, l’avviso di deposito deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda “e pertanto l’agente postale, nel recapitare la raccomandata di avviso, ove non trovi il destinatario, non può far altro che procedere ad uno di tali incombenti, dandone atto nell’avviso di ricevimento della CAD”.

La Cassazione, dunque, ribadisce una regola, già affermata, finalizzata a salvaguardare il diritto del mittente a che l’iter notificatorio si perfezioni senza che l’eventuale assenza del destinatario possa divenire arbitra dell’esito positivo della notificazione stessa.

fonte: fiscoggi.it