05 Ago Le nuove regole del Green Pass obbligatorio dal 6 agosto
Nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2021, n. 175 (link) è stato pubblicato il decreto-legge che andrà in vigore da domani, 6 agosto 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
Contestualmente è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021. Dodici misure esplicative individuano attività e ambiti accessibili solo se in possesso di Green pass. Vediamole.
1 – Proroga dello stato di emergenza
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prorogare, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza nazionale.
2 – Modalità di utilizzo del Green Pass
Sarà possibile svolgere alcune attività solamente se si è in possesso di:
- certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculazione almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
Tale documentazione sarà richiesta al fine di poter svolgere ovvero accedere alle seguenti attività o ambiti, a decorrere dal 6 agosto:
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.
3 – Nuovi criteri per colorare le zone
L’incidenza dei contagi resta in vigore, tuttavia non rappresenterà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal I agosto i due parametri principali saranno il tasso di occupazione dei posti letto:
- in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
- in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
4 – Zona bianca
Le Regioni rimangono in zona bianca qualora:
a. l’incidenza settimanale dei contagi risulta inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
b. si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento, ovvero
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento.
5 – Passaggio da bianca a gialla
Occorre che si verifichino alcune condizioni affinché una Regione passi alla colorazione gialla:
a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento, ovvero,
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.
6 – Passaggio da giallo ad arancione
Occorre che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.
7 – Passaggio da gialla ad arancione
Una Regione viene considerata in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano ambedue le successive condizioni:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.
8 – Spettacoli culturali
In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in:
- sale teatrali,
- sale da concerto,
- sale cinematografiche,
- locali di intrattenimento e musica dal vivo,
- altri locali o spazi anche all’aperto,
sono svolti unicamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia garantito il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro:
- sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi,
- sia per il personale,
e l’accesso è consentito unicamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
La capienza consentita:
- in zona bianca, non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso in ipotesi di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso;
- in zona gialla, non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.
9 – Misure per gli eventi sportivi
Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati da:
- federazioni sportive nazionali,
- discipline sportive associate,
- enti di promozione sportiva,
- organismi sportivi internazionali,
come pure agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:
- in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso;
- in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, in ogni caso, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.
Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
10 – Sanzioni
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.
In ipotesi di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
11 – Fondo discoteche
Il d.l. istituisce un fondo per i ristori alle sale da ballo.
12 – Prezzo calmierato per i tamponi
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza dovrà definire, d’intesa col Ministro della salute, un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.