25 Gen Legge di bilancio: confermati i bonus a favore del Mezzogiorno
Prolungati di un anno i crediti d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali e in attività di R&S nonché quelli nelle Zes e per gli impianti di compostaggio.
I commi da 265 a 270 dell’articolo 1, legge 197/2022, ribadiscono per il 2023 una serie di agevolazioni fiscali, che erano in scadenza lo scorso 31 dicembre, finalizzate alla crescita economica del Mezzogiorno: il credito d’imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, per le aziende che acquistano macchinari e impianti destinati a strutture produttive ubicate al Sud (commi 265 e 266); il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni meno sviluppate e in transizione (comma 267); il bonus ricerca e sviluppo con aliquota maggiorata rispetto a quella nazionale, ossia al 25, al 35 e al 45%, rispettivamente per le grandi, le medie e le piccole imprese (commi 268 e 269); il credito d’imposta del 70% per l’installazione e la messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia (comma 270).
Bonus investimenti nel Mezzogiorno (commi 265-266)
È esteso dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per gli investimenti destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno. La proroga è arrivata tramite modifica della disposizione introdotta dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge 208/2015), che aveva previsto l’agevolazione per il quadriennio 2016-2019. La misura era stata reiterata più volte, di anno in anno, da ultimo, fino al 31 dicembre 2022, dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 171, legge 178/2020).
Destinatari del bonus sono le imprese che acquisiscono, anche mediante contratti di locazione finanziaria, beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio delle zone assistite del Mezzogiorno. Si tratta, nel dettaglio, delle regioni meno sviluppate, cioè quelle in cui il Pil pro-capite è inferiore al 75% della media Ue (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell’Ue (Tfue), cioè gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso oppure si registra una grave forma di sottoccupazione, nonché delle regioni “in transizione”, in cui il Pil pro-capite è ricompreso tra il 75% e il 90% della media Ue (Abruzzo), ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dalla successiva lettera c) della citata norma del Trattato Ue, ossia gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
La misura non si applica ai settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, né alle imprese “in difficoltà” (comunicazione 2014/C 249/01 della Commissione europea).
Secondo la norma, “…sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014…”. Pertanto – ha chiarito la circolare 34/2016, illustrativa della disciplina – possono accedere al bonus gli investimenti in beni strumentali per la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati prima, un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui al citato articolo 107, paragrafo 3, lettera c), Tfue, quelli a favore di una nuova attività economica. Esclusi dal beneficio gli investimenti di mera sostituzione, dal momento che non possono essere considerati “investimenti iniziali”.
Il credito d’imposta spetta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020: 45% alle piccole imprese (30% in Abruzzo), 35% alle medie imprese (20% in Abruzzo), 25% alle grandi imprese (10% in Abruzzo). Per i settori della produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, gli aiuti spettano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Per fruire del credito, occorre presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Il bonus è spendibile, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento, solo in compensazione, indicando nel modello F24 il codice tributo “6869” (risoluzione 51/2016). La delega di pagamento dev’essere trasmessa esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta dell’amministrazione finanziaria attestante la fruibilità del credito.
Bonus investimenti nelle Zes (comma 267)
È prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per investimenti nelle Zone economiche speciali, la cui istituzione è stata prevista dal “decreto Mezzogiorno” (articolo 4, Dl 91/2017) per favorire la creazione di condizioni utili allo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti nonché all’insediamento di nuove aziende; tali soggetti, all’interno di queste zone, possono beneficiare di una serie di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative (articolo 5).
In particolare, per gli investimenti effettuati nelle Zes, il comma 2 dell’articolo 5 dispone che il credito d’imposta ex articolo 1, comma 98 e seguenti, legge 208/2015 (ossia, il bonus investimenti nel Mezzogiorno, esaminato nel paragrafo precedente), è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il termine (così ora prorogato) del 31 dicembre 2023, nel limite massimo, per ciascun progetto d’investimento, di 100 milioni di euro, ed è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Per accedere al bonus, le imprese interessate devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate, con apposito modello, i dati degli investimenti agevolabili e il credito d’imposta di cui si chiede l’autorizzazione; anche quest’ultima (o l’eventuale diniego) viaggia online, tramite specifica ricevuta, resa disponibile nell’area autenticata dei Servizi telematici delle Entrate.
Il credito d’imposta riconosciuto può essere utilizzato solo in compensazione, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta che ne attesta la fruibilità. Il relativo modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6906” (risoluzione 83/2019), deve essere trasmesso esclusivamente tramite i canali Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Per evitare la revoca dei benefici, le imprese devono mantenere l’attività nella Zes per almeno sette anni dal completamento dell’investimento e non devono essere in stato di liquidazione o scioglimento.
Bonus ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (commi 268-269)
È esteso al 2023 il credito d’imposta maggiorato per gli investimenti in attività di R&S in favore delle imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, già prolungato agli anni 2021 e 2022 dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 185, legge 178/2020 – vedi “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 14. Proroga biennale per i bonus al Sud”).
Si tratta della versione potenziata – riservata alle imprese del Mezzogiorno nonché a quelle operanti nelle regioni Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 – del bonus introdotto, con riferimento a tutto il territorio nazionale, dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 198 a 209, legge 160/2019; per una disamina della disciplina, in particolare delle attività ammissibili al credito d’imposta e delle spese agevolabili, vedi “Legge di bilancio per il 2020 – 14: la nuova versione del bonus R&S” e, per le disposizioni applicative dettate dal decreto Mise 26 maggio 2020, “Nuovo bonus ricerca e sviluppo: ufficiali le prime regole operative”). Lo scopo della maggiorazione è incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, compresi i progetti in materia di Covid 19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate in quei territori.
Alle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno, il credito d’imposta spetta nella misura:
- del 25%, se grandi imprese (occupano almeno 250 persone e hanno fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio superiore a 43 milioni di euro)
- del 35%, se medie imprese (occupano almeno 50 persone e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro)
- del 45%, se piccole imprese (occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro).
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero, per le imprese non obbligate a questo tipo di valutazione, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione, iscritti nell’apposito registro.
Le imprese interessate devono inviare al ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite Pec, una comunicazione con i dati e le altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta.
Questo può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (risoluzione 13/2021), in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, senza applicazione dei limiti annuali di 250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) e di 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e i contributi compensabili o rimborsabili (articolo 34, legge 388/2000 e articolo 1, comma 72, legge 234/2021). L’F24 va presentato solo attraverso i servizi telematici delle Entrate.
Il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale, non concorre al reddito d’impresa né alla base imponibile Irap e non rileva ai fini del calcolo della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (articolo 61, Tuir) né sui criteri di inerenza delle spese e degli altri componenti negativi (articolo 109, comma 5, Tuir); è cumulabile con altri benefici riconosciuti per i medesimi costi, sempreché il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e dell’imponibile Irap, non determini il superamento del costo sostenuto.
Bonus impianti di compostaggio (comma 270)
Assicurato un altro anno di vita, fino al 31 dicembre 2023, anche al credito d’imposta del 70% per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti in alcune regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia), che la scorsa legge di bilancio aveva introdotto per le sole spese sostenute nel 2022 (articolo 1, commi da 831 a 835, legge 234/2021).
L’agevolazione va richiesta dal gestore del centro agroalimentare, a condizione che l’impianto possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti. Sono rifiuti organici, secondo la definizione fornita dal “Codice dell’ambiente”, i “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare” (articolo 183, comma 1, lettera d), Dlgs 152/2006).
Le modalità di applicazione e di fruizione del bonus sono state definite dal provvedimento 14 marzo 2022, che ha anche approvato il modello da presentare all’Agenzia delle entrate per comunicare l’ammontare delle spese documentate sostenute entro l’anno e consentire l’individuazione della quota di credito effettivamente fruibile in proporzione alle risorse disponibili.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui viene resa nota la misura percentuale del credito stesso. Non soggiace agli ordinari limiti annuali (250mila euro per i crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e i contributi compensabili), non concorre alla formazione del reddito né del valore della produzione ai fini Irap. Vanno rispettati limiti e condizioni dettati dalle norme europee sugli aiuti di Stato “de minimis”.
fonte: fiscooggi.it