21 Gen Legge di bilancio: nel 2023 debutta la flat tax incrementale
Il reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo prodotto in più rispetto al maggiore tra quelli dichiarati nel triennio 2020-2022 potrà essere tassato in maniera agevolata, con aliquota del 15%
Introdotta, solo per quest’anno, una disciplina particolare riservata alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfetario. Il trattamento di vantaggio potrà riguardare, al massimo, 40mila euro di base imponibile: l’eventuale eccedenza sconterà l’Irpef (e relative addizionali) secondo i criteri ordinari. In ogni caso, per calcolare gli acconti 2024, bisognerà operare come se la norma agevolativa non fosse esistita (articolo 1, commi da 55 a 57, legge 197/2022).
Per chi
Destinatari della “flat tax incrementale” sono i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario istituito dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014), disciplina più volte modificata, per ultimo dalla stessa legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 54, legge 197/2022 – vedi “Legge di bilancio 2: più facile diventare e rimanere forfetario”).
Si tratta, quindi, degli imprenditori individuali e dei lavoratori autonomi non forfetari nell’anno d’imposta 2023, a prescindere dal fatto che quel regime non sia applicato per assenza dei necessari requisiti e presupposti oppure per scelta operata dal contribuente.
A parte l’incompatibilità con il forfetario, la norma non detta ulteriori vincoli in riferimento al regime contabile e fiscale applicato, alle modalità di determinazione del reddito e all’ammontare dello stesso (fermo restando il limite massimo di reddito agevolabile, fissato a 40mila euro).
Accesso precluso, invece, per le persone giuridiche e, in generale, per gli esercenti attività d’impresa, artistica e professionale in forma collettiva.
In che modo
Il beneficio fiscale consiste nell’assoggettare una parte del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali comunale e regionale, calcolata con l’aliquota del 15%, anziché alle aliquote per scaglioni di reddito previste dalla tassazione Irpef ordinaria (articolo 11, Tuir): 23% fino a 15mila euro di reddito, 25% oltre 15mila e fino a 28mila euro di reddito, 35% oltre 28mila e fino a 50mila euro, 43% oltre 50mila euro.
La base imponibile agevolabile, ossia la quota di reddito cui è applicabile l’imposizione sostitutiva, non può superare l’importo di 40mila euro. Per determinarla, va dapprima calcolata la differenza tra il reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo realizzato nel 2023 e il più elevato tra i medesimi redditi dichiarati negli anni 2020, 2021 e 2022 (ovviamente, se il reddito 2023 è inferiore al più alto del triennio e quindi non c’è stato incremento reddituale, la flat tax non è applicabile); dal risultato ottenuto, bisogna sottrarre un importo pari al 5% del reddito di riferimento, ossia del più consistente tra i redditi del triennio precedente, quello che nell’operazione iniziale è stato utilizzato come sottraendo. Di fatto, la tassazione agevolata riguarderà l’aumento di reddito superiore al 5% e, comunque, nel limite di 40mila euro (comma 55).
Ipotizziamo, ad esempio, che un professionista consegua nel 2023 redditi di lavoro autonomo per 150.000 euro, dopo averne realizzati 115.000 euro nel 2022, 100.000 euro nel 2021, 120.000 euro nel 2020. Quest’ultimo importo, quindi, risultando il più elevato, rappresenta il reddito di riferimento del triennio precedente.
La differenza tra il reddito 2023 (150.000 euro) e quello di riferimento dei tre anni passati (120.000 euro) è pari a 30.000 euro. A questo punto, bisogna sottrarre il 5% del reddito maggiore dei tre anni precedenti (120.000 x 5% = 6.000). La base imponibile agevolabile ammonta, quindi, a 24.000 euro (30.000 – 6.000); su di essa, volendo avvalersi della flat tax nella dichiarazione modello Redditi Pf 2024, sarà dovuta l’imposta sostitutiva del 15%, pari a 3.600 euro (i restanti 126.000 euro andranno assoggettati alla tassazione ordinaria per scaglioni di reddito).
Se si ignorasse la misura di vantaggio ora introdotta, i 24.000 euro sconterebbero l’aliquota Irpef più alta, il 43%, cui andrebbero aggiunte le addizionali comunale e regionale (in media, il 3%), per un’imposizione complessiva pari a 11.040 euro (24.000 x 46%). È evidente il significativo risparmio generato dall’applicazione della tassa piatta incrementale (7.440 euro).
Quando rileva…
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo che rientra nell’ambito di applicazione della nuova disciplina, pur essendo assoggettato a imposta sostitutiva e, quindi, pur non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, incide ugualmente sul riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi genere, anche di natura non tributaria.
La norma, infatti, prevede espressamente che, quando la spettanza e/o la determinazione di tali agevolazioni fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali, si deve tener conto anche della quota di reddito che, ai sensi del comma 55, non è confluita nell’imponibile Irpef perché tassata con la sostitutiva del 15% (comma 56).
…e quando no
Invece, l’applicazione della flat tax sull’aumento di reddito 2023 non ha alcuna rilevanza sulla determinazione degli acconti d’imposta Irpef e relative addizionali dovuti per l’anno d’imposta 2024: il comma 57 dispone che bisogna assumere, quale imposta del periodo precedente, quella “teorica” che si sarebbe determinata non applicando la norma agevolativa del comma 55.
I contribuenti, pertanto, dovranno pagare gli acconti 2024 non sulla sola quota di reddito 2023 assoggettata a Irpef, ignorando quindi la quota “spostata” a tassazione sostitutiva, bensì considerando la base imponibile che sarebbe venuta fuori se tutto il reddito avesse seguito le regole ordinarie.