30 Dic Manovra finanziaria 2024/11 – Le altre misure inserite nella legge di bilancio
La manovra di bilancio è legge. Nella seduta di venerdì 29 dicembre la Camera dei deputati con 200 voti favorevoli e 112 contrari ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”. Il testo finale del provvedimento, che, come di consueto, descrive quali misure economiche vengono introdotte il prossimo anno e come vengono finanziate, era originariamente suddiviso in 109 articoli ma ora risulta composto da un unico articolo e recepisce, senza modifiche, il testo proposto dai relatori di Palazzo Madama.
Comma 18 – Premi di produttività
L’articolato normativo in commento dispone che, per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%: viene dimezzata, in questo modo, l’aliquota prevista dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 182 legge n. 208/2015).
Comma 19 – Canone TV
La legge di bilancio stabilisce che il canone Rai passa da 90 a 70 euro annui, così riducendo l’importo previsto dall’articolo 1, comma 40 legge n. 232/2016.
Comma 44 – Plastic tax e sugar tax
La legge prevede lo slittamento dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 della decorrenza dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (la plastic tax) e dell’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax).
Comma 45-46 – Iva
La legge di bilancio elimina l’aliquota Iva agevolata al 5% (che passa al 10%, così come quella per i pannolini per bambini) prevista per i prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell’igiene femminile e per il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l’alimentazione di lattanti e primi infanti. Eguale sorte anche per l’Iva relativa ai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Inoltre, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, i pellet sono soggetti all’Iva con l’aliquota ridotta, del 10%.
Comma 48 – Accise sui tabacchi
La finanziaria modifica l’ammontare delle accise per le sigarette: l’importo specifico fisso per unità di prodotto, viene adesso determinato, per l’anno 2024, in 29,30 euro (da 28,20 euro) per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2025, in 29,50 euro (da 28,70 euro) per 1.000 sigarette.
L’accisa minima viene portata, da euro 115, ad euro 147,50 dal 2024 e ad euro 148,50 dal 2025 per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette. Per le sigarette, l’onere fiscale minimo, viene aumentato: il PMP (prezzo medio ponderato) viene innalzato dal 98,50 al 98,70% per il 2024 e dal 98,60 al 98,80% per il 2025. Quanto ai tabacchi da inalazione senza combustione, sono sottoposti ad accisa in misura pari al 42% (invece che 41%, come precedentemente previsto) dal 2026. Infine, quanto ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, essi sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al 16% e all’11% dal 1° gennaio 2025, al 17% e al 12% dal 1° gennaio 2026.
Comma 49 – Deduzione quota 1% componenti negativi Ires ed Irap
La legge dispone, inoltre, che la deduzione della quota dell’1% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini Ires ed Irap, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed al successivo.
Comma 50 – Deduzione quota 3% componenti negativi Ires ed Irap
La manovra, poi, prevede che la deduzione della quota del 3% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell’Ires e dell’Irap, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 ed al successivo.
Comma 51 – Misura degli acconti
La finanziaria dispone che, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la disciplina sui limiti alla deduzione di perdite e svalutazioni, limitatamente alla quota dell’1% dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti; per quello in corso al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata ugualmente non applicando la disciplina di cui sopra, limitatamente alla quota del 3% dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti; per quelli in corso al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, la legge prevede che non si tiene conto delle disposizioni precedenti circa la deduzione della quota dell’ammontare dei componenti negativi.
Comma 54 – Tax credit cinema
La manovra modifica la disciplina del cinema e dell’audiovisivo prevedendo, anzitutto, che con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo fra tutte o alcune delle tipologie di contributi previsti dalla relativa legge.
Sul credito di imposta, in particolare, la normativa di nuovo conio prevede che per le opere cinematografiche, l’aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40 per cento. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere aliquote diverse o escludere l’accesso al credito, ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile, ferma rimanendo la misura massima del 40%. Per le opere audiovisive, poi, l’aliquota del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un’emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità, nello stesso decreto, di prevedere differenziazioni dell’aliquota, ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile.
La legge di bilancio, nel modificare la disciplina richiamata, prevede che alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d’imposta in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l’aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino 60%.
Il credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo per la produzione e distribuzione in Italia e all’estero di opere cinematografiche e audiovisive non può più essere concesso ai titolari di reddito di impresa ai fini Irpef ma solo ai soggetti Ires.
La legge in commento stabilisce, inoltre, che con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dell’articolato normativo, di concerto con il Mef, sentito il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d’imposta eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell’aliquota in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile e la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali.
Con i medesimi decreti sono, altresì, disciplinate ulteriori disposizioni applicative, quali, in particolare, i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell’importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Il credito d’imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti non può eccedere l’importo massimo previsto dalla legge, che dispone come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.
La legge di bilancio, nel modificare la disciplina del tax credit cinema, dispone che ai soggetti incaricati della certificazione dei costi che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 50mila euro per ciascuna certificazione infedele resa.
A carico dei richiedenti, in particolare, può essere richiesto il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie.
Quanto ai contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive, scompare il riferimento, tra i destinatari dei contributi, ai film difficili, realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere.
I contributi sono adesso attribuiti non più da quindici esperti ma da una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore; a tal fine, è autorizzata una spesa nel limite di 500mila euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Infine, la legge dispone che, per le attività e le iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva i contributi sono attribuiti da una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore, con autorizzazione di una spesa nel limite di 200mila euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Comma 55 – Un “nuovo” conio, solo da collezione
La legge autorizza la coniazione e l’emissione di monete per collezionisti, aventi corso legale solo in Italia, nei tagli da 0,25 – 0,75 – 1,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 10 – 20 – 25 – 50 – 100 – 200 – 500 e 1.000 euro.
Comma 59 – Plusvalenze da partecipazioni
La legge in commento dispone che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle conseguite in casi determinati, fra cui quelle conseguite mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti, per il 5% del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
Tali disposizioni si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate, effettuate da società ed enti commerciali privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato Ue o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società.
Commi 60-62 – Agenzia delle entrate e Inps
La legge di bilancio si occupa anche della collaborazione fra enti, disponendo che, allo scopo di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, l’Agenzia delle entrate e l’Inps, con modalità definite d’intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.
In particolare, per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente i dati e le informazioni acquisiti e li utilizza altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.
I menzionati enti, infine, effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Commi 64-67 – Plusvalenze da cessioni di beni immobili sui quali si è usufruito di Superbonus
La legge di bilancio modifica il Tuir, negli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, prevedendo un ampliamento dei casi in cui si genera una plusvalenza realizzata in caso di cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del Superbonus. A partire dal 1° gennaio 2024, se l’immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione. Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti a prima casa per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, se tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.
Se gli interventi agevolati si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto di vendita, tra i “costi inerenti al bene” – deducibili e non concorrenti alla plusvalenza – non rientreranno quelli relativi agli interventi agevolati con Superbonus; se gli interventi agevolati si sono conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, invece, si tiene conto del 50% di tali spese. La novità riguarda le case per le quali la maxi-detrazione al 110% sia stato fruita come sconto in fattura o cessione del credito. Per gli stessi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alle citate plusvalenze è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef del 26% (articolo 1, comma 496 legge n. 266/2005).
Comma 71 – Esenzione Imu
La legge di bilancio specifica che sono esenti Imu gli immobili, posseduti da alcune tipologie di soggetti, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di culto, anche se tali beni sono concessi in comodato a un soggetto funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le menzionate attività, con modalità non commerciali. Inoltre, gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni descritte, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.
Commi 78-85 – Adeguamento esistenze iniziali
La manovra stabilisce che gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
In caso di eliminazione di valori – continua la manovra – l’adeguamento comporta il pagamento:
a) dell’Iva, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’aliquota media, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18%, da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
In caso di iscrizione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18%, da applicare al valore iscritto.
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
Le imposte dovute – prosegue la legge – sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.
L’adeguamento – specifica la legge – non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.
I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 30 settembre 2023. L’adeguamento non ha effetto sui Pvc consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
L’imposta sostitutiva, infine, non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’Irap.
Commi 88-90 – Ritenuta bonifici e provvigioni
La normativa di nuovo conio aumenta dall’8% all’11%, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.
Comma 91 – Ivie ed imposta di bollo sui prodotti finanziari
La finanziaria aumenta l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato, che passa dallo 0,76% all’1,06% del valore degli immobili.
L’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato, inoltre, viene stabilita nella misura del 4 per mille annuo, a decorrere dal 2024, del valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati da apposito Dm.
Comma 92 – Modifiche al Tuir
La manovra specifica, anzitutto, che la norma che dispone che “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società” si applichi solo laddove non è previsto diversamente.
Inoltre, il riferimento ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto si estende anche a quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento.
Infine, per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari corrispettivo della cessione, e non più in misura pari al 25% della stessa.
Comma 93 – Immatricolazione veicoli
La legge di bilancio dispone, poi, che ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di Città del Vaticano e di San Marino, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna.
Comma 99 – Esclusione banca dati soggetti che effettuano operazioni Intra
La legge di bilancio estende, poi, l’esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, non solo ai casi di cessazione della partita Iva ma anche in caso di notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita Iva, in relazione al periodo di attività, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività, con il conseguente trattamento sanzionatorio.
Comma 100 – Potenziamento del recupero coattivo
La legge prevede una nuova cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore.
A tal fine, l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
Comma 177 – Incremento bonus asili nido
La legge prevede, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore Isee fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, l’incremento del bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati a 2.100,00 euro annue.
Comma 183 – Titoli di Stato entro i 50.000 euro fuori dell’Isee
La normativa in commento dispone che, nella determinazione dell’Isee sono esclusi, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato la cui emissione è consentita per legge al Tesoro nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.
Comma 249 – Zes unica del Mezzogiorno
La legge di bilancio prevede una nuova formulazione dell’articolo 16, comma 6 del Dl n. 124/2023, relativo al credito d’imposta a favore della Zes (Zona Economica Speciale) unica del Mezzogiorno, stabilendo un limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l’anno 2024.
Comma 319 – Bonus carta per case editrici
La legge dispone la proroga del bonus carta a favore delle case editrici di quotidiani e periodici anche per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. Inoltre, viene sostituito il comma 389 della legge di bilancio 2020, prevedendo per l’anno scolastico 2024-2025 il contributo del 90% della spesa sostenuta dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l’acquisto uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.
Commi 435-439 – Contributi ricostruzione post-alluvioni maggio 2023
La legge dispone che i contributi per la ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni iniziate a maggio 2023 possono essere erogati, sulla base delle istanze, direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino ad un massimo di 20mila euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e fino ad un massimo di 40mila euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili.
Gli importi superiori possono essere erogati, per l’intero importo, anche tramite finanziamento agevolato sulla base di stati di avanzamento relativi alla esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari alla esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
In caso di accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.