05 Ott Matrimonio in crisi esentasse – 2 Le regole per altri patti e convivenze
La legge estende allo scioglimento dell’unione civile l’applicazione delle norme in tema di separazione personale e di divorzio, compresa quindi l’esclusione da imposte per gli atti ad esso connessi.
Come illustrato nella prima puntata, l’articolo 19 della legge n. 74/1987 prevede l’esenzione da imposte per gli atti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 154/1999 ha esteso tale beneficio agli atti relativi al procedimento di separazione tra coniugi.
Nel corso degli anni ci si è chiesti se i benefici fiscali di cui alla citata normativa siano applicabili anche in relazione alle seguenti ipotesi:
- scioglimento dell’unione civile
- convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale
- separazione consensuale tra coniugi mediante accordo concluso dinanzi al Sindaco
- scioglimento della convivenza di fatto.
L’Agenzia delle entrate, con diversi documenti di prassi, ha fornito chiarimenti in merito alle casistiche sopra riportate.
Si riportano, di seguito, le fattispecie analizzate dall’Amministrazione finanziaria.
Unione civile
L’articolo 1 della legge n. 76 del 20 maggio 2016, ha istituito “l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.”
Il comma 20 dello stesso articolo, al fine di garantire l’effettività della tutela dei diritti derivanti dall’unione civile, stabilisce che “…le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi”, o termini equivalenti….si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.”
Il successivo comma 25 estende allo scioglimento dell’unione civile l’applicazione delle norme in tema di separazione personale e di divorzio.
Sulla base di ciò, l’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 573 del 24 novembre 2022 ha affermato che “…si ritiene che anche alle unioni civili sciolte in via giudiziale sia applicabile l’articolo 19 della legge n. 74 del 1987, che fa riferimento a “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
È stato, quindi, ritenuto esente da imposte l’atto con il quale veniva trasferita una quota di un immobile a favore di uno dei due soggetti nell’ambito dello scioglimento dell’unione civile (vedi articolo “L’esenzione degli atti di separazione vale anche per le unioni civili”).
Negoziazione assistita
Con il decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito in legge n. 162 del 10 novembre 2014, sono state introdotte disposizioni finalizzate a ridurre il contenzioso civile, promuovendo procedure alternative di definizione delle controversie in via stragiudiziale, tra le quali la procedura di negoziazione assistita da un avvocato.
L’articolo 2 del citato decreto dispone che “La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo…”
In particolare, ai fini che qui interessano, il successivo articolo 6 prevede che “La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.”
L’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 65 del 16 luglio 2015, in considerazione della parificazione degli effetti dell’accordo raggiunto tramite negoziazione assistita, ai provvedimenti giudiziali di separazione e divorzio, ha affermato che anche a tale accordo, deve ritenersi applicabile l’esenzione di cui all’articolo 19 della legge n. 74/1987, “….semprechè dal testo dell’accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco
Il citato decreto legge n. 132 del 2014 ha previsto la possibilità di concludere un accordo di separazione davanti al sindaco.
L’articolo 12, infatti, dispone che “I coniugi possono concludere, innanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”.
Si tratta di una modalità semplificata di separazione, in cui la presenza dei difensori non è obbligatoria, ed il cui procedimento si svolge davanti al sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile.
La stessa norma sopra indicata prevede che “L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”. In considerazione di tale aspetto, l’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 80 del 27 febbraio 2020 ha negato che eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali, possono essere considerate parte integrante della procedura di separazione e, quindi, in relazione ad esse non è applicabile il beneficio di cui all’articolo 19 della legge n. 74/1987.
Convivenza di fatto
In tema di convivenza occorre richiamare l’articolo 1, comma 36 della legge n. 76 del 20 maggio 2016, in base al quale si intendono “conviventi di fatto”, “…due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.”
L’Agenzia delle entrate, considerato che non è disciplinato lo scioglimento del rapporto di convivenza e che gli atti medianti i quali i conviventi di fatto regolano i loro rapporti patrimoniali ai fini della soluzione della crisi del loro legame non sono equiparabili agli accordi conclusi a seguito della procedura di negoziazione assistita, ha negato che a tali accordi sia applicabile il beneficio fiscale in esame.
Si veda, al riguardo, la risposta all’interpello n. 244 del 4 maggio 2022, con la quale è stata negata l’esenzione da imposte al trasferimento di una quota immobiliare posto in essere posto in essere tra i soggetti precedentemente conviventi di fatto.
Questa tesi è stata accolta dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20956 del 1° luglio 2022.
fonte: fiscooggi.it