02 Mar MISE. Nuovi incentivi start-up e Pmi, domande dal 1° marzo al 30 aprile
Devono essere presentate, tramite l’apposita piattaforma informatica resa disponibile dal Mise, dalle imprese che hanno già effettuato investimenti nel corso dell’anno 2020
L’agevolazione consiste in una detrazione Irpef pari al 50% del capitale investito ed è fruibile per le start-up fino a 100mila euro per ciascun periodo di imposta, per le Pmi fino a un massimo di 300mila euro. In quest’ultimo caso sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta. Il beneficio è riconosciuto purché l’investimento sia mantenuto per un minimo di 3 anni.
Introdotto dal decreto “Rilancio” (articolo 38, commi 7 e 8, del Dl n. 34/2020) l’incentivo fiscale in regime de minimis è stato poi attuato con il decreto 28 dicembre 2020 del ministero dello Sviluppo economico, emanato di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze (su questa rivista, il contributo “Investimenti in Pmi e start-up: in Gazzetta il decreto attuativo”).
L’articolo 5, comma 1, del decreto attuativo prevede che, prima dell’effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria delle agevolazioni presenti istanza tramite piattaforma informatica dedicata.
A regime gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.
Istanze dalle ore 14.00 del 1° marzo
La domanda deve essere trasmessa al Mise, tramite l’apposita piattaforma, prima dell’effettuazione dell’investimento nell’impresa beneficiaria da parte del soggetto investitore. Per l’accesso, è necessario essere in possesso di Spid, della Pec dell’impresa beneficiaria, iscritta al Registro imprese ed attiva, di una firma digitale.
La start-up o Pmi deve essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione del Registro imprese al momento dell’investimento, requisito che deve essere comprovato alla data di trasmissione dell’istanza. Per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021. Potrà accedere alla piattaforma informatica il rappresentante legale dell’impresa beneficiaria, come risultante dal Registro imprese. Per le imprese amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi da persone fisiche, l’accesso alla piattaforma informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.
Accesso tramite Spid
L’iter di presentazione prevede l’accesso tramite Spid alla piattaforma informatica, immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione dell’istanza (allegato 1), eventuale compilazione e sottoscrizione del modulo sull’investimento indiretto Oicr (allegato 2), generazione di un modulo di istanza immodificabile, con l’identificativo della domanda, le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente e la firma digitale, caricamento della domanda e relativi allegati, rilascio dell’esito delle verifiche della soglia de minimis e della registrazione dell’aiuto de minimis presso il Registro nazionale aiuti.
L’impresa beneficiaria può presentare più di una istanza, per ciascun diverso soggetto che effettua l’investimento in suo favore.
Le domande trasmesse dai canali diversi dalla piattaforma del Mise non saranno processate.
Variazioni dell’investimento
L’impresa beneficiaria in caso di variazione in diminuzione o in aumento dell’investimento è tenuta a comunicare tempestivamente l’aggiornamento tramite la piattaforma informatica, ai fini della rideterminazione dell’ammontare degli inventivi, pena la non fruibilità dell’agevolazione (allegato 3). In caso di variazioni in aumento la nuova istanza riguarderà solo la quota di aiuto eccedente quella già autorizzata. In caso di esito positivo la piattaforma genera un “COR” limitatamente all’importo addizionale.
Anche in caso di variazioni in riduzione dell’investimento agevolato e della detrazione fruibile l’impresa beneficiaria è tenuta a darne comunicazione utilizzando lo schema di cui all’allegato 3 della circolare. La procedura di variazione in riduzione si intende finalizzata con rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione degli esiti delle verifiche dei massimali previsti dal regolamento de minimis e della registrazione della variazione dell’aiuto presso il Registro nazionale aiuti.
Nei casi poi di mancata effettuazione dell’investimento agevolato o della rinuncia all’agevolazione fiscale, dovrà essere presentata una istanza di rinuncia, tramite il medesimo allegato 3, con azzeramento dell’importo di investimento e di aiuto, utilizzando l’apposito modulo debitamente compilato.
Infine, la circolare segnala gli appositi indirizzi e-mail di assistenza a cui inviare richieste di natura tecnica-informatica – supmin.istanzedgpiipmi@mise.gov.it – o di natura normativa – startup@mise.gov.it e pminnovative@mise.gov.it.
fonte: fiscooggi.it