03 Set Naspi 2024: le regole su domanda, requisiti, importi e durata dell’indennità di disoccupazione
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – meglio nota con l’acronimo NASPI – rappresenta l’indennità di disoccupazione riconosciuta mensilmente dall’INPS ai lavoratori e alle lavoratrici che perdono il lavoro involontariamente.
Indennità di disoccupazione NASpI 2024: chi può fare domanda
Quali sono i soggetti che possono presentare la richiesta e ottenere il trattamento di disoccupazione NASpI 2024? La domanda può essere presentata da parte di tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che hanno perso involontariamente il lavoro e che risultano in possesso dei requisiti previsti. Tra le persone che hanno diritto all’indennità troviamo anche:
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Le ultime modifiche in relazione alla platea di beneficiari sono quelle previste dalla Legge di Bilancio 2022 la quale ha previsto un ampliamento delle categorie di lavoratori che possono ottenere l’indennità.
Come previsto al comma 221, lettera a) dell’articolo 1 della legge n. 234/2021, infatti, dal 2022 la NASpI spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci (legge n. 240/1984, comma 221, lett. a)).
Dal 1° gennaio di quest’anno, inoltre, il trattamento spetterà anche ai giornalisti che dopo la riforma dell’INPGI passano alla gestione INPS, come sottolineato nel messaggio dell’Istituto n. 4579/2023.
Domanda di disoccupazione NASpI 2024: requisiti, novità e soggetti esclusi
La Legge di Bilancio del 2022 è intervenuta anche sui requisiti per l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI 2024.
I lavoratori e le lavoratrici che intendono fare domanda devono rispettare i seguenti requisiti:
- essere in uno stato di disoccupazione involontario (articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni);
- rientrare nel requisito contributivo, per cui il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili i contributi previdenziali, quelli figurativi accreditati per maternità obbligatoria, i periodi di lavoro all’estero e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni.
In presenza dei requisiti indicati, l’accesso alla NASpI 2024 è consentito anche nei seguenti casi:
- dimissioni per giusta causa, qualora le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore ma siano indotte da comportamenti altrui che implicano la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro;
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
- dimissioni volontarie dopo aver usufruito del congedo di paternità obbligatorio entro un anno dalla nascita del figlio o della figlia;
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro (secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge n. 604/1996 come sostituito dall’articolo 1, comma 40 della legge 92/2012);
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
- licenziamento disciplinare.
Sono esclusi, dunque, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.
Inoltre, non possono accedere alla prestazione:
- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI;
- i percettori del supporto per la formazione e il lavoro (per ulteriori dettagli si rimanda all’ultimo paragrafo).
NASpI 2024: come chiedere lo stato di disoccupazione
Uno dei requisiti principali per vedersi riconosciuto il trattamento di NASpI è, come detto, quello di ottenere lo stato di disoccupazione.
Vengono considerate disoccupate le persone che hanno perso il lavoro in maniera involontaria e che dichiarano la DID, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Questi soggetti, inoltre, non devono:
- svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
- avere un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni a cui si ha diritto ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.
Se si rispettano precise regole relative al reddito percepito, infatti, è possibile lavorare senza perdere lo stato di disoccupazione e quindi continuare a ricevere la NASpI.
La soglia da non superare per mantenere lo stato di disoccupazione nel 2024 è pari a:
- 8.500 euro all’anno per il lavoro dipendente;
- 5.500 euro annui per il lavoro autonomo.
L’innalzamento della cosiddetta no tax area previsto dalla riforma IRPEF ha determinato per il 2024 un nuovo limite di reddito da lavoro dipendente per il cumulo, precedentemente fisato a 8.173,91 euro, come indicato dall’INPS nel messaggio n. 1414 del 9 aprile.
La NASpI è poi compatibile con il reddito da lavoro occasionale nel limite massimo di 5.000 euro annui.
In caso di svolgimento di attività lavorativa, inoltre, i beneficiari devono comunicare all’INPS il reddito annuo presunto. L’adempimento è obbligatorio anche nel caso in cui il reddito annuo presunto sia pari a zero.
Gli interessati devono utilizzare l’apposito modello NASpI-Com. In assenza, il trattamento di disoccupazione verrà sospeso.
Per richiedere lo stato di disoccupazione l’interessato dovrà recarsi di persona presso il Centro per l’Impiego e presentare i seguenti documenti:
- carta d’identità o documento di riconoscimento valido;
- copia del contratto di lavoro;
- per i disoccupati stranieri verrà richiesto anche il permesso di soggiorno e un indirizzo abitativo.
Per mantenere lo stato di disoccupazione sarà necessario presentarsi annualmente presso il Centro per l’impiego per un aggiornamento.
La prestazione è sospesa in caso di:
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi;
- nuova occupazione in paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in paesi extracomunitari.
Il lavoratore, invece, perde il diritto alla NASpI quando:
- perde lo stato di disoccupazione;
- inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla stessa;
- non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere alla presentazione della domanda;
- inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma o l’iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa;
- raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità e non opta per l’indennità NASpI;
- nei casi previsti dall’articolo 21, comma 7, decreto legislativo n.150/2015, non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai centri per l’impiego.
Come chiarito dall’INPS lo scorso 20 febbraio, per poter accedere alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL non sono previsti limiti massimi di età. Si ha diritto all’indennità anche oltre i 67 anni se non è stato maturato il diritto alla pensione.
C’è però un limite minimo, la DID non può essere rilasciata ai soggetti minori di 16 anni ai quali è quindi precluso l’accesso ai trattamenti.
NASpI 2024, come fare domanda di disoccupazione: modulo INPS e istruzioni
Per richiedere l’indennità di disoccupazione NASpI 2024 i disoccupati interessati devono compilare ed inviare l’apposito modulo INPS.
Il modulo, compilato in ogni sua parte, si può trasmettere nelle seguenti modalità:
- dal sito INPS o dall’APP direttamente dal cittadino in possesso di SPID, CIE o CNS;
- tramite patronato, che per legge offre assistenza gratuita;
- tramite Contact Center Multicanale INPS, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore.
Di seguito la guida INPS illustrata per la domanda di disoccupazione.
NASpI 2023: guida INPS alla domanda di disoccupazione Scarica la breve guida INPS alla domanda di disoccupazione 2023
Per quanto riguarda l’invio della domanda, poi, l’INPS ha annunciato che dal 1° marzo 2024 è possibile utilizzare solamente la nuova procedura che semplifica il processo di richiesta.
Dopo la conclusione della fase di sperimentazione, infatti, la piattaforma “ID 3.0” è diventata l’unico canale di presentazione per cittadini, contact center e Patronati.
Quando va inviata la domanda di disoccupazione? Scadenza e termini richiesta
La domanda per la NASpI 2024 deve essere presentata entro il termine di decadenza, il quale decorre entro 68 giorni:
- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla cessazione del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
Il termine viene sospeso nei seguenti casi:
- maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Sospensione per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere per la parte residua al termine del predetto evento;
- evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sospensione per la durata dell’evento.
L’indennità di disoccupazione spetta a partire:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
- dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l’ottavo giorno ma entro i termini di legge;
-
dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione e dovrà essere presentata una nuova domanda di NASpI in caso di nuova cessazione involontaria.
NASpI 2024: importo, calcolo e durata dell’assegno di disoccupazione
L’importo dell’indennità di disoccupazione NASpI 2024 è commisurato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.
Questo valore deve essere diviso per il numero di settimane di contribuzione e il risultato va moltiplicato per 4,33.
Se la retribuzione mensile che si ottiene da questa operazione risulta inferiore alla soglia individuata annualmente, 1.425,21 euro mensili per il 2024, come indicato nella circolare INPS n. 25/2024, l’importo del trattamento sarà pari al 75 per cento della retribuzione stessa.
Se, invece, risulta superiore, la prestazione è pari al 75 per cento dell’importo di riferimento a cui si somma il 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
In ogni caso l’importo dell’indennità non può superare il limite massimo, che per il 2024 è pari a 1.550,42 euro.
La NASpI viene pagata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni.
L’importo della NASpI si riduce (cosiddetto décalage) del 3 per cento ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione.
Per i beneficiari che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto 55 anni d’età, la riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione.
Domanda NASpI anticipata 2024
La NASpI anticipata consiste nella liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo dell’indennità, su si effettua la trattenuta IRPEF.
Anche per il 2024 i beneficiari della NASpI possono chiedere la liquidazione in un’unica soluzione se intendono:
- avviare un’attività lavorativa autonoma;
- avviare un’impresa individuale;
- sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
- sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l’attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI (articolo 8, decreto legislativo n. 22/2015).
Si può presentare domanda online attraverso il servizio dedicato oppure tramite Contact center, enti di patronato e intermediari dell’Istituto. La richiesta va presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
NASpI 2024 compatibilità con assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro
Come succedeva per il reddito di cittadinanza, abolito da quest’anno, anche il nuovo assegno di inclusione (ADI) è compatibile con la fruizione della NASpI, così come ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
Queste prestazioni, però, rilevano ai fini della misura in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE e pertanto al superamento dei limiti previsti il diritto decade.
Il supporto per la formazione e il lavoro (SFL), invece, come accennato in precedenza non è compatibile con strumenti di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione, compresa la NASpI.
Aggiornato al 3 settembre 2024.