Niente accordi per ristrutturazione dei debiti senza l’Ufficio crisi d’impresa

Niente accordi per ristrutturazione dei debiti senza l’Ufficio crisi d’impresa

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, il parere conforme all’atto che va sottoscritto dalla competente Direzione provinciale o regionale è espresso dal 1° novembre 2024 dall’Ufficio crisi di impresa di recente istituzione. La precisazione arriva con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2024.

Il provvedimento fa riferimento al nuovo assetto istituzionale della divisione Contribuenti e della divisione Servizi (atto n. 330807 dell’8 agosto 2024) che ha istituito il “Settore Coordinamento contenzioso, riscossione e gestione crisi d’impresa”, all’interno del quale opera l’Ufficio Coordinamento gestionale e processuale del contenzioso, l’Ufficio Tutela del credito e l’Ufficio Crisi d’impresa. Il nuovo settore è operativo dal 1° novembre 2024.

Sono quindi parzialmente modificate le indicazioni fornite con il precedente provvedimento del 29 gennaio 2024 che, in attuazione dell’articolo 63 del Codice della crisi, aveva stabilito, nell’ambito delle proposte di transazione fiscale relative a tributi amministrati dall’Agenzia (con falcidia del debito superiore al 70% e a 30 milioni di euro), che l’adesione alla proposta avveniva con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte della Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell’Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della Dc Piccole e medie imprese (vedi anche l’articolo di Fiscooggi “Accordi ristrutturazione dei debiti, la struttura per il parere conforme”).

Il provvedimento, quindi, individua l’Ufficio della struttura centrale competente ad esprimere il parere conforme (articolo 63, comma 2, quarto periodo, del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al Dlgs n. 14/2019), a decorrere dal 1° novembre 2024.

fonte:fiscooggi.it