Novità 2024 sul congedo parentale per i lavoratori dipendenti

Novità 2024 sul congedo parentale per i lavoratori dipendenti

La Legge di Bilancio 2024 presenta diverse novità nel campo del lavoro, tra cui una significativa modifica riguardante il congedo parentale. In particolare, il legislatore ha deciso di aumentare l’indennità spettante per il congedo parentale fino all’80% per un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino.

È importante notare che questa misura è valida solo per l’anno 2024 e si applica ai genitori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità o paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023. Negli anni successivi, l’indennità sarà pari al 60% della retribuzione.

Il quadro normativo relativo all’indennità spettante al lavoratore durante il congedo parentale è il seguente:

  • Alla madre lavoratrice spetta un periodo di 3 mesi indennizzato al 30% fino al dodicesimo anno di età del figlio o fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. In alternativa, l’indennità può essere elevata, per un massimo di due mesi, fino al sesto anno di vita del bambino all’80% della retribuzione (negli anni successivi al 2024, un mese sarà indennizzato all’80% e un mese al 60%).
  • Al padre lavoratore spetta un periodo di 3 mesi al 30% fino al dodicesimo anno di età del figlio o fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Anche in questo caso, l’indennità può essere elevata, per un massimo di due mesi, fino al sesto anno di vita del bambino all’80% della retribuzione (negli anni successivi al 2024, un mese sarà indennizzato all’80% e un mese al 60%).
  • In alternativa alla madre o al padre, può essere riconosciuto un ulteriore periodo di 3 mesi indennizzato al 30% della retribuzione fino ai 12 anni di età del figlio o fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
  • Nel caso di genitore solo, viene riconosciuto un periodo di congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione, pari a 9 mesi fino ai 12 anni di età del figlio o fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia del figlio in caso di adozione o affidamento. La condizione di genitore solo si verifica nei casi di morte dell’altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo o mancato riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

La normativa non specifica chiaramente se il periodo di due mesi indennizzati all’80% (con un mese all’80% e un mese al 60% per gli anni successivi al 2024) si applichi anche al genitore solo.

Tuttavia, si ritiene che questa disposizione, essendo alternativa tra padre e madre, possa essere estesa al genitore solo, a condizione che soddisfi i requisiti previsti dalla legge (come il termine della fruizione del congedo di paternità o maternità obbligatorio successivamente al 31 dicembre 2023 e la fruizione del congedo parentale entro il sesto anno di vita del bambino).

Si attendono, comunque, ulteriori chiarimenti dagli enti competenti per garantire un’applicazione corretta della normativa su questo punto.

Rimane invariato il periodo massimo di congedo parentale che può essere usufruito da ciascun genitore.

In dettaglio, alla madre lavoratrice spetta un periodo di congedo della durata massima di 6 mesi fino al dodicesimo anno di età del figlio o fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Il padre lavoratore, entro il dodicesimo anno di età del figlio, può usufruire di un periodo di congedo parentale della durata massima di 6 mesi.

Da notare che il lavoratore padre può avere un mese aggiuntivo di congedo, per un totale di 7 mesi, se si astiene per almeno 3 mesi consecutivi o frazionati.

Il genitore solo ha diritto a un periodo di congedo pari a 11 mesi.

È importante coordinare i limiti individuali di durata con la durata massima complessiva di congedo fruibile dai genitori. Il Testo Unico delle disposizioni a tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri (D.Lgs. n. 151/2001) stabilisce una durata massima di 10 mesi tra madre e padre (che può essere estesa a 11 mesi se il padre si astiene per almeno 3 mesi).