01 Gen Nuova soglia trasferimento di denaro contante, ma non per tutti
Dal prossimo 1° gennaio, come stabilito dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (articolo 18, comma 1, lettera a), Dl n. 124/2019), sarà vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore di ammontare pari o superiore a mille euro: si dimezza, dunque, il precedente tetto di 2mila euro applicata dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Su tale norma è intervenuto il “collegato fiscale” 2022, estromettendo dall’applicazione della nuova soglia l’attività esercitata dai cambiavalute (articolo 5-quater, Dl 146/2021).
Contanti per non più di 999,99 euro
La vigente norma di riferimento in materia di limitazioni all’uso del contante è l’articolo 49, commi da 1 a 3-bis, del Dlgs n. 231/2007 (decreto “Antiriciclaggio”), provvedimento adottato per dare attuazione alle direttive comunitarie in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
La disposizione, originariamente, aveva fissato a 5mila euro, con decorrenza dal 30 aprile 2008, l’ammontare a partire dal quale si considerava fuorilegge il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche). Nel corso degli anni, il limite è stato più volte modificato, anche in maniera altalenante, con una punta massima di 12.500 euro (dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010) e una minima di 1.000 euro (dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015).
Dal 1° gennaio 2022 il divieto scatta quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (si tratta dello stesso limite già vigente per gli assegni bancari e postali che, se emessi per importi pari o superiori a quella cifra, devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità – comma 5 dello stesso articolo 49, Dlgs n. 231/2007).
Il trasferimento, quale ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando avviene con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Si considera frazionata un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore al tetto stabilito, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori a quel limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrono elementi per ritenerla tale (articolo 1, comma 2, lettera v), Dlgs n. 231/2007). Pertanto, come chiarito nelle faq del Mef (n. 7), non c’è violazione se il trasferimento complessivamente oltre soglia discende da più operazioni distinte (ad esempio, nel caso di singoli pagamenti effettuati presso le singole casse di diversi settori merceologici nei magazzini cash and carry) oppure quando la pluralità di pagamenti è connaturata all’operazione stessa (come per i contratti di somministrazione) ovvero è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (ad esempio, per il pagamento a rate). In tali ultime ipotesi, l’amministrazione può comunque valutare, caso per caso, se sussistono elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto di legge.
I passaggi superiori al limite possono avvenire esclusivamente attraverso banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), Dlgs n. 11/2010).
Sanzione minima adeguata al nuovo limite
Nei confronti di chi contravviene alle disposizioni sulle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3mila a 50mila euro (articolo 63, comma 1, dello stesso decreto “Antiriciclaggio”), valori che sono quintuplicati in caso di violazioni che riguardano importi superiori a 250mila euro (comma 6).
Il minimo edittale, già abbassato a 2mila euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (in vigenza, quindi, della soglia di 1.999,99 euro), passerà a 1.000 euro per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, quando cioè opererà il nuovo tetto di 999,99 euro.
La novità del “collegato fiscale”
Con il decreto legge n. 146/2021 cambia il destino delle negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta, attività svolta dai cambiavalute iscritti nel registro tenuto dall’Autorità prevista dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (articolo 128-undecies, Dlgs n. 385/1993).
Per queste operazioni, il “collegato fiscale” 2020 aveva previsto lo stesso percorso disegnato per contanti e titoli al portatore: abbassamento della soglia prima a 2mila euro – dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 – e, successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 1.000 euro.
Adesso, di nuovo strade diverse: il programmato limite dei 1.000 euro non riguarda più anche la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, operazione per la quale torna invece applicabile l’originaria soglia di 3mila euro (articolo 49, comma 3, Dlgs n. 231/2007).