17 Mag Nuove partite Iva, nuovi controlli, nuovi criteri e modi per effettuarli
Quando i rischi vengono a galla, il richiedente deve ottemperare all’invito dell’ufficio delle Entrate a comparire per spiegare, altrimenti scatta la cessazione immediata della “partita”.
Definiti, con il provvedimento del 16 maggio 2023, firmato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, criteri, modalità e termini di attuazione dell’ulteriore tipologia di controllo e di analisi del rischio, introdotta dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 148, legge n. 197/2022), ai fini della verifica dei dati forniti per il rilascio di nuove partite Iva. In allegato, anche il fac-simile della polizza fideiussoria da presentare nei casi previsti.
In particolare, sono stati rafforzati, attraverso specifiche analisi del rischio, i controlli e gli accessi già previsti dall’articolo 35, comma 15-bis, del decreto Iva, diretti a riscontrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’attribuzione del numero di partita Iva, in linea con i criteri Ue, in relazione alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto.
In caso di esito negativo dei controlli, l’ufficio è tenuto a emanare un provvedimento di cessazione della partita Iva e disporre la sua esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (Vat information exchange system). Il provvedimento del 12 giugno 2017 ha stabilito criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e di esclusione dal Vies (vedi articolo “Archivio informatico Vies: ecco quando si viene esclusi”).
Il provvedimento odierno, la cui adozione è scaturita del comma 150 dell’ultima legge di bilancio, in particolare stabilisce che gli elementi di rischio da appurare possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto richiedente sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità e possono essere relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività o anche alla posizione fiscale del contribuente. Tali elementi sintomatici di rischio, ricercati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate, di quelli eventualmente acquisiti da altre banche dati pubbliche e private o attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, se individuati, fanno scattare l’invito dell’ufficio a comparire di persona per fornire spiegazioni.
Ebbene, la mancata accettazione dell’invito comporta la cessazione della partita Iva e l’irrogazione di una sanzione pari a 3mila euro (articolo 1, comma 149, legge n. 197/2022). Lo stesso soggetto, può, però, successivamente richiedere l’attribuzione di un nuovo numero di partita Iva, previo rilascio di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a favore dell’Amministrazione finanziaria, della durata di tre anni e per un importo, in ogni caso, non inferiore a 50mila euro.
fonte: fiscooggi.it