27 Gen Patenti di guida: arrivata ancora una proroga
Il termine dello stato di emergenza da COVID-19 è stato fissato al 31 marzo 2022 (art. 1 c. 1 D.L. 24.12.2021 n. 221). Come è logico, una serie di scadenze legate a questo termine hanno trovato una nuova data, tra le quali spicca la nuova scadenza che riguarda le patenti di guida.
Ai sensi dell’art. 103, c. 2 D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, la validità di certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la predetta data del 31 marzo 2022, è prorogata al 29 giugno 2022 (che rappresenta il 90° giorno successivo alla rinnovata data di cessazione dello stato di emergenza).
Questa è la situazione aggiornata per la circolazione nel territorio UE e dello SEE (che aggiunge ai Paesi Ue l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia) con le patenti di guida rilasciate in Italia:
- quelle con scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020, sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza originaria;
- quelle con scadenza tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020 sono state valide fino al 1° luglio 2021;
- quelle con scadenza tra il 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021, sono valide fino a 10 mesi dopo la scadenza originaria.
ATTENZIONE! Le norme accordano ai Paesi di cui sopra l’adozione di termini diversi da quelli esposti, per cui è bene accertarsi preventivamente della singola situazione vigente nel Paese in cui si intende recarsi.
Le disposizioni di cui sopra si riferiscono alla scadenza di validità delle patenti di guida quali autorizzazioni amministrative per la guida di veicoli in strade pubbliche e non si estendono all’uso di esse quali documenti di riconoscimento.
Data la complessità della situazione e le varie casistiche d’interesse generale, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 27 dicembre 2021, ha emanato la circolare prot. n. 39841 corredata da un’ampia tabella di sintesi delle disposizioni vigenti.