24 Mar Per il “Sostegno” a fondo perduto, disposizioni operative immediate
Il contributo potrà essere erogato sia attraverso la modalità classica, consistente nell’accredito su conto corrente, sia mediante il riconoscimento di un credito d’imposta corrispondente
Pressoché in contemporanea alla pubblicazione del decreto legge “Sostegni” (Dl n. 41/2021), il provvedimento di ieri, 23 marzo 2021, siglato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, definisce le regole operative e la finestra temporale di presentazione delle istanze con le quali i titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato che svolgono in Italia attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro, potranno richiedere l’erogazione del nuovo contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del cfp coloro la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto o che abbiano attivato la partita Iva successivamente, gli enti pubblici (art. 74 del Tuir), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
La procedura è semplice. L’accesso ai fondi stanziati per il sostegno degli operatori economici danneggiati dall’emergenza da Coronavirus avverrà mediante la presentazione di un’istanza in modalità elettronica, da inviare all’Agenzia a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021.
I requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto sono due:
- i ricavi e i compensi relativi all’anno 2019 non devono superare i 10 milioni di euro
- la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto a quella dell’anno 2019.
Quest’ultimo requisito non è necessario per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.
Per il calcolo dell’ammontare del contributo spettante sono previste diverse percentuali determinate dalla fascia di ricavi 2019 del richiedente, da applicare alla differenza tra le due medie mensili 2019 e 2020, ossia nello specifico:
- 60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro
- 50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila
- 40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione
- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1 milione di euro fino a 5 milioni
- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
In presenza dei requisiti, il nuovo contributo spetta, in ogni caso, nella misura minima di mille euro per le persone fisiche e di 2mila euro per i soggetti diversi. L’importo massimo è di 150mila euro.
Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Un’ulteriore novità è la possibilità di scegliere tra due diverse modalità di erogazione: il “classico” accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta compensabile tramite modello F24.
Con il provvedimento odierno vengono approvate il modello dell’istanza e le relative istruzioni di compilazione.
Lo schema di richiesta, simile a quello previsto per il contributo a fondo perduto del decreto “Rilancio”, è progettato con l’obiettivo di semplificare quanto più possibile la compilazione.
Si pone l’attenzione sul fatto che la fase di compilazione dei dati dell’istanza è fondamentale ai fini dell’elaborazione, dell’erogazione e dei successivi controlli e, pertanto, nonostante l’ampia finestra per la presentazione, è necessario dedicarvi tempo e attenzione.
Il modello si compone di diverse sezioni dedicate ai dati relativi al richiedente, all’intermediario delegato alla presentazione, all’assenza di cause di esclusione, ai requisiti per l’accesso, ai dati per il calcolo del contributo spettante, alla scelta della modalità di erogazione e all’Iban per l’accredito sul conto corrente.
Per la predisposizione e l’invio dell’istanza, gli operatori economici potranno avvalersi degli intermediari già delegati al loro cassetto fiscale ovvero al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In assenza di queste, i contribuenti potranno fornire all’intermediario una delega specifica alla presentazione dell’istanza del contributo “Sostegni”.
Le procedure che si possono utilizzare per la compilazione e trasmissione telematica dell’istanza sono due: una procedura web, messa a disposizione dall’Agenzia all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, oppure un software (realizzato in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento) per la compilazione e il canale telematico Entratel/Fisconline (via Desktop telematico) per l’invio. E’ possibile accedere alla procedura con le credenziali Entratel dell’Agenzia oppure tramite Spid, Cie o Cns.
Il provvedimento contiene informazioni sulle modalità di elaborazione e controllo delle istanze da parte dell’Agenzia: a una prima fase di elaborazione con l’esecuzione di controlli “formali”, che termina con il rilascio della ricevuta di presa in carico, segue una seconda fase di controlli più approfonditi, nella quale avviene il riscontro dei dati indicati con le informazioni presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria. In caso positivo, la seconda fase si conclude con la ricevuta di accoglimento e l’emissione del mandato di pagamento o il riconoscimento del credito d’imposta.
Ogni fase può essere monitorata dal contribuente attraverso le funzionalità presenti ai link “Invii effettuati” e “Consultazione esito” presenti nella sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e corrispettivi”.
In caso di istanza trasmessa con dati errati, vengono illustrate modalità e tempistiche per l’invio di una domanda sostitutiva e, in caso di contributo richiesto ma non spettante, le regole relative all’istanza di rinuncia.
Infine, il provvedimento definisce i controlli post-erogazione e fornisce le modalità operative per l’eventuale restituzione di un contributo non spettante.
L’Agenzia ha anche realizzato una nuova guida, “Contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni”, che spiega in modo semplice tutti i dettagli della misura, dai soggetti interessati alle modalità di calcolo del contributo, incluse le indicazioni per richiederlo (vedi articolo “Contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni”: la guida per ottenerlo rapidamente e senza incertezze”).