23 Set Permessi legge 104 e congedo familiari disabili: variazione domanda
Il portale INPS informa che lo sportello telematico per l’acquisizione delle domande per la fruizione dei permessi legge 104 e del Congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità è stato integrato con la nuova funzionalità “Variazione dati domanda”, che consente la modifica delle condizioni dichiarate in una domanda presentata.
Attraverso la nuova funzionalità è possibile cambiare l’indirizzo del domicilio, i dati lavorativi, le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda. È inoltre possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si intende variare, presentando contestualmente la nuova domanda con le modifiche.
Nuova funzionalità “Variazione dati domanda”
La nuova funzionalità, denominata “Variazione dati domanda”, è raggiungibile dal portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” tramite il percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi” e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”, dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).
La nuova funzionalità consente al lavoratore di variare i dati di una domanda già inoltrata all’Istituto in modalità telematica, fermi restando i vincoli dipendenti dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo, i dati che si possono variare sono: l’indirizzo del domicilio, i dati lavorativi, le dichiarazioni rese in fase di presentazione della domanda. Attraverso la nuova funzionalità è possibile effettuare la rinuncia alla domanda che si intende variare, presentando contestualmente la nuova domanda con le variazioni che si ritengono necessarie.
La richiesta di “Variazione dati domanda” può essere effettuata solo per le domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della richiesta. Conseguentemente, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare deve comprendere, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la richiesta di variazione dati. Se, all’atto della comunicazione, il periodo richiesto nella domanda che si intende variare è interamente trascorso oppure non è ancora iniziato, non è possibile effettuare la comunicazione di variazione.
I dettagli nel messaggio 7 settembre 2023, n. 3139 e nel messaggio 7 settembre 2023, n. 3141, che riportano anche degli esempi.