Piccola proprietà contadina, occhio al “sales and lease back”

Piccola proprietà contadina, occhio al “sales and lease back”

La tipologia di cessione è assimilabile all’alienazione volontaria del fondo agevolato entro 5 anni dall’acquisto, che è una delle cause di decadenza dal beneficio per la piccola proprietà contadina.

L’operazione negoziale di sale and lease back, mediante la quale il proprietario di un bene lo cede ad una società di leasing e quest’ultima, a sua volta, lo concede in locazione allo stesso proprietario originario, costituisce una tipologia di cessione compatibile con l’alienazione volontaria contemplata dalla normativa riguardante le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, determinando la decadenza dal beneficio. Lo stabilisce la Cassazione, con l’ordinanza n. 30664 del 28 novembre 2024. Per quanto riguarda tali agevolazioni, disciplinate dall’articolo 2 comma 4-bis del Dl n. 194/2009 (convertito dalla legge n. 25/2010), sono contemplate infatti due fattispecie distinte ed autonome di decadenza: l’alienazione volontaria del fondo agevolato entro 5 anni dall’acquisto, e la cessazione della coltivazione o conduzione diretta del fondo prima del decorso di 5 anni dall’acquisto.

La Cgt di II grado della Sardegna respingeva l’appello proposto dalla società contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate per una precedente sentenza della Ctp di Sassari, anch’essa di rigetto del ricorso proposto in seguito a due avvisi di liquidazione, con i quali l’ufficio aveva revocato i benefici fiscali applicati in sede di registrazione dell’atto di assegnazione del diritto di superficie su terreni agricoli da parte del Comune. Tale atto era finalizzato alla costruzione, gestione e mantenimento al di sopra del suolo di tutte le opere necessarie per la realizzazione degli impianti serricoli con copertura fotovoltaica. La decadenza del beneficio, ai sensi del Dl n. 194/2009 e della legge n. 220/2010, era intervenuta la decadenza del beneficio, configurandosi l’alienazione volontaria del bene entro i cinque anni dall’acquisto.

In particolare, la Corte di II grado aveva ritenuto che la società agricola avesse alienato volontariamente la proprietà superficiaria dell’impianto serricolo, nonché quella della residua porzione di terreno adiacente prima del decorso dei cinque anni prescritti dalla normativa (tramite contratto di sale & lease-back), incorrendo nella decadenza. Inoltre, la circostanza che i beni fossero rimasti di fatto nella disponibilità della medesima società – a dire della contribuente poiché l’operazione di alienazione aveva quale unico scopo il finanziamento delle opere – sarebbe priva di rilevanza, essendosi comunque verificata una compravendita.

Contro la sentenza della Cgt di II grado, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rigettato il ricorso con compensazione delle spese di giudizio. Nel caso di specie viene in rilievo un’operazione interpretativa che ha ad oggetto la causa di decadenza dal trattamento di favore che la disposizione (articolo 2 comma 4-bis del Dl n. 194/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2010,) prevede nell’eventualità in cui i soggetti che ne abbiano fruito “prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente”.

Il cosiddetto contratto di “sale and lease back” si configura “come un’operazione negoziale complessa, frequentemente applicata nella pratica degli affari poiché risponde all’esigenza degli operatori economici di ottenere, con immediatezza, liquidità, mediante l’alienazione di un bene strumentale, di norma funzionale ad un determinato assetto produttivo e, pertanto, non agevolmente collocabile sui mercato, conservandone l’uso con la facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto” (vedi Cassazione n. 18327 del 12 luglio 2018).

Sulla scorta dei principi contenuti nelle norme richiamate, nonché dalla costante giurisprudenza di legittimità (vedi Cassazione n. 22290 del 15 luglio 2022) gli Ermellini hanno ritenuto che anche con il contratto sale and lease back si realizzi l’ipotesi di decadenza delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina a seguito dell’alienazione volontaria dei terreni (nel nostro caso al diritto di superficie indicato in narrativa) nel quinquennio dalla stipula. Nell’ipotesi del sale and lease back, peraltro, non è nemmeno certo che il bene – al termine della operazione con scopo di finanziamento – ritorni poi effettivamente nella titolarità del venditore.

In conclusione, la Cassazione è pervenuta al seguente principio di diritto in base al quale: “Ai fini dell’art. 2 comma 4-bis DL 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, disciplinante le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, il quale contempla due fattispecie autonome di decadenza, l’operazione negoziale di sale and lease back, alla luce della sua natura e dell’individualità propria di ciascun negozio di cui si compone, costituisce ipotesi di cessione idonea a integrare la fattispecie dell’alienazione volontaria contemplata dalla norma, determinando la decadenza dal beneficio”.

fonte: fiscooggi.it