09 Mag Precompilata in dirittura d’arrivo, definite le regole per il 2021
Novità e conferme nei modelli predisposti dall’Agenzia delle entrate sulla base delle informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria e dei dati trasmessi da terzi
Gli altri appuntamenti importanti da ricordare sono il 30 settembre e il 30 novembre 2021, ultimi giorni utili per trasmettere all’Agenzia delle entrate, rispettivamente, il 730 e il modello Redditi Persone fisiche 2021.
Il decreto “Sostegni” ha fatto scivolare di dieci giorni l’apertura del canale di consultazione che lo scorso anno era disponibile dal 30 aprile.
Il provvedimento firmato oggi specifica quali altri dati, in aggiunta a quelli presenti nei modelli predisposti dall’amministrazione, sono a disposizione del cittadino una volta entrato nella sua area riservata dedicata alla dichiarazione dei redditi. Si tratta di informazioni, utilizzate e non utilizzate, per l’elaborazione della precompilata stessa.
Il contribuente potrà constatare che, anche quest’anno, è diventato più voluminoso il bagaglio degli oneri deducibili e detraibili, trasmessi da terzi, già posizionati nei rispettivi campi. Tra i nuovi arrivi, debutta il bonus vacanze, una delle misure straordinarie anti-Covid prevista dal decreto “Rilancio”, per incentivare il turismo all’interno dei confini nazionali
Dettagliate le modalità di accesso che, rispetto al 2020, sono aumentate grazie al contributo della Carta d’identità digitale (Cie).
Riepilogando, per accedere alla propria precompilata è necessario autenticarsi tramite una delle seguenti credenziali:
- pin e password forniti dall’Agenzia delle entrate per l’abilitazione a Fisconline
- Spid, il Sistema pubblico dell’identità digitale
- Carta nazionale dei servizi (Cns)
- Carta d’identità elettronica (Cie)
- pin dispositivo rilasciato dall’Inps o dalla Guardia di finanza
- e credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Riguardo le modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione 730 precompilata, è stato acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.
Una delle novità più rilevanti della stagione 2021 riguarda la possibilità, per gli eredi, di consultare, correggere, integrare e trasmettere via web la dichiarazione dei redditi precompilata del defunto. Per ottenere l’abilitazione l’interessato può recarsi personalmente, con la documentazione attestante la condizione di erede o una dichiarazione sostitutiva, in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia. La richiesta di abilitazione, in alternativa, può essere effettuata tramite Pec, sottoscritta digitalmente, e inviata a un ufficio territoriale delle Entrate. Se l’erede è stato autorizzato ad accedere alla dichiarazione 730 precompilata della persona deceduta relativa all’anno d’imposta precedente, può ottenere direttamente in via telematica l’abilitazione per l’anno d’imposta corrente, con le modalità illustrate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Se un erede, autorizzato all’accesso, ha inviato la precompilata riferita alla persona deceduta oppure l’ha accettata o ha iniziato a modificarla, i coeredi possono, se autorizzati all’accesso, visualizzare e stampare la dichiarazione e i documenti messi a disposizione dal Fisco riguardanti il defunto, ma non possono effettuare altre operazioni come, ad esempio, accettare, modificare o inviare il modello.
Inoltre, con riferimento all’accesso da parte del Caf o professionista abilitato, il provvedimento stabilisce che se la delega è fornita dal genitore, dal rappresentante legale, dall’amministratore di sostegno o dall’erede per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata riferita, rispettivamente, al figlio, alla persona legalmente incapace o alla persona deceduta, il Caf o il professionista abilitato acquisisce anche idonea documentazione da cui si evince la qualità di genitore, rappresentate legale, amministratore di sostegno o erede. Nella delega devono essere indicati sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente per il quale viene richiesto l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata, sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente delegante.