15 Dic Quali tasse vanno pagate nel caso di un immobile disabitato
Un immobile di proprietà, oltre a quello utilizzato come residenza, comporta sempre degli oneri fiscali, oltre ai costi di manutenzione. Ma nel caso in cui l’immobile risulti disabitato, quali tasse si devono pagare? Con la scadenza della seconda rata dell’Imu del 16 dicembre, è lecito chiedersi se vi siano sgravi o esenzioni per il pagamento dell’Imposta municipale unica.
Abbiamo visto che sono esenti dal pagamento le persone proprietarie di un immobile occupato, mentre scatta una riduzione del 50% del costo dell’Imu:
- per i proprietari che abbiano dato la seconda abitazione in comodato d’uso a genitori, figli o parenti diretti o per i pensionati.
- per i proprietari di fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico o per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
- per i pensionati che abbiano trasferito la propria residenza all’estero.
Laddove non ci si trovi in nessuno di questi casi si è tenuti al pagamento integrale dell’Imu ma c’è la situazione particolare della proprietà di una seconda casa disabitata. Anche in questo caso è possibile ottenere una riduzione sull’Imu del 50% ma è necessario che il comune certifichi la inagibilità o inabitabilità dell’immobile.
Il fabbricato, pertanto, deve non risultare idoneo all’uso per cui è destinato, quindi abitazione, e tra le varie motivazioni può esserci:
- che strutture come, ad esempio, i tetti o i muri risultino lesionati in modo tale da poter risultare pericolosi per chi vive nella casa.
- che manchino gli infissi o i vari allacci alle opere di urbanizzazione primaria.
- delle condizioni igienico-sanitarie non idonee.
- sia presente un’un’ordinanza di demolizione o di ripristino.
Altre tasse
Relativamente alla Tari, anche su una seconda casa disabitata è, in linea generale, previsto il pagamento della tassa sui rifiuti salvo che il proprietario sia in grado di dimostrare che non produca rifiuti, ad esempio, perché non sono presenti arredi o suppellettili. Inoltre, tutte le utenze essenziali (gas, luce e acqua) devono essere staccate.
Per quanto riguarda il canone Rai, invece, se nella seconda casa disabitata è presente un televisore si è tenuti al pagamento del canone salvo il caso in cui il proprietario o il proprio coniuge convivente non lo versino già per un altro immobile.