Reddito di cittadinanza 2021: da Draghi via libera all’incentivo per l’avvio di nuove imprese

Reddito di cittadinanza 2021: da Draghi via libera all’incentivo per l’avvio di nuove imprese

Approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto con cui si definiscono le regole per richiedere il beneficio addizionale destinato ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) che si mettono in proprio. Ecco chi può usufruirne e come presentare le domande.

Lavoro: come cambia il Reddito di cittadinanza

Con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 febbraio 2021 sono state delineate le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale riconosciuto ai beneficiari del Reddito di cittadinanza che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione dell’agevolazione.

Chi può richiedere bonus addizionale RdC?

Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo, è concesso ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione;
  • abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio;
  • non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
  • non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Rdc che abbiano già usufruito del beneficio addizionale di cui al decreto del 12 febbraio.

Importo ed erogazione del beneficio addizionale Rdc

L’importo del beneficio addizionale è pari a 6 mensilità del Reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili, e l’importo spettante viene calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l’attività oggetto di incentivazione.

Il beneficio addizionale è riconosciuto dall’INPS sulla base dei requisiti autodichiarati e delle informazioni disponibili negli archivi dell’Istituto e in quelli delle amministrazioni collegate.

L’erogazione avviene in un’unica soluzione entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente indicato in sede di presentazione dell’istanza, o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti.

Beneficio addizionale Rdc: come presentare domanda

Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale, l’avvio delle attività è comunicato mediante modello “COM Esteso” entro 30 giorni dall’inizio della stessa attività stessa.

Il beneficio non spetta, per le attività avviate nei mesi per i quali si è già fruito del Rdc e per le quali, tuttavia, non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria nel termine dei trenta giorni dall’avvio.

Per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc è ancora in corso, per fruire del beneficio addizionale è necessario effettuare una nuova comunicazione all’INPS mediante il nuovo schema di modello “COM Esteso”, allegato al decreto del 12 febbraio.