Rendita vitalizia e pace contributiva: le ultime novità e la guida dell’INPS

Rendita vitalizia e pace contributiva: le ultime novità e la guida dell’INPS

L’Inps ha pubblicato una guida di approfondimento sul tema della rendita vitalizia e della “pace contributiva”, a disposizione dei lavoratori e dei datori di lavoro, nel quale l’istituto ha sistematizzato le principali regole e descritto i requisiti e i canali per fare domanda di riscatto, evidenziando le recenti novità normative, che può quindi essere presentata fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto)..

1) Cos’è la rendita vitalizia, chi può richiederla

La rendita vitalizia è un istituto che consente di coprire periodi di lavoro, in cui il lavoratore ha effettivamente prestato attività ma senza il versamento dei contributi previdenziali. Chi può fare richiesta?

  • il datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e intende procedere al pagamento rimediando al danno causato al dipendente. Questa facoltà è soggetta alla prescrizione decennale a decorrere dalla maturazione della prescrizione della contribuzione omessa.
  • il lavoratore stesso, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione. Questa facoltà è soggetta alla prescrizione decennale decorrente dalla maturazione della prescrizione della contribuzione omessa.
  • il lavoratore stesso, in proprio e non in via sostitutiva del datore di lavoro, una volta che sia decorso il termine di prescrizione per l’esercizio della facoltà da parte del datore di lavoro e da parte del lavoratore in sostituzione del datore di lavoro. Questa facoltà non è soggetta a prescrizione.

Una volta pagata la somma, i contributi vengono riconosciuti ai fini pensionistici.

La gestione delle domande da parte dell’INPS

L’INPS ha il compito di gestire il processo di richiesta e approvazione del riscatto, verificando i requisiti e le dichiarazioni dei lavoratori interessati. Questo è l’iter del riscatto, e cosa prevede:

  • presentazione della domanda, con documentazione a supporto che attesti il periodo di lavoro in relazione al quale si dichiara l’omissione contribuiva.
  • verifica da parte dell’INPS, che potrà avvalersi anche di testimonianze, documenti fiscali e controlli incrociati.
  • definizione dell’importo da versare, calcolato sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 2, commi 345 e dall’art.4 del D.lgs.184 del 1997.
  • nel caso di domanda presentata dal lavoratore, sono previsti pagamenti rateizzati, per agevolare chi decide di riscattare più anni di contributi.

Nelle gestioni private, il pensionato non può chiedere il pagamento rateale ed il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.

È previsto l’obbligo di presentare documentazione certa per poter riscattare gli anni di contributi non versati. La semplice dichiarazione del lavoratore non sarà, infatti, sufficiente ma sarà necessario fornire prove concrete dell’attività svolta in nero. Tra le fonti di verifica rientrano:

  • Buste paga o contratti
  • Libretto di lavoro
  • Attestazioni del centro per l’impiego
  • Eventuali comunicazioni aziendali che possano attestare la presenza del lavoratore in azienda.

Ai fini della prova della durata continuativa e non interrotta della prestazione lavorativa (quindi non ai fini della prova dell’esistenza del rapporto di lavoro) possono essere esibite testimonianze di ex colleghi o del datore di lavoro. L’INPS avrà quindi il compito di verificare con rigore ogni richiesta, per evitare possibili abusi o dichiarazioni non veritiere. L’istruttoria è condotta in base alle disposizioni diramate con la Circolare n. 78 del 2019 che fissa nel dettaglio i requisiti di ammissibilità, utilizzabilità, di sostanza, forma e concludenza della documentazione e delle testimonianze.

Queste disposizioni, sviluppo coerente del sistema di prova imposta previsto dall’art.13 della legge 1338 del 1962 e dalla Corte costituzionale (Corte costituzionale n. 26/1984 e n. 568/1989) mirano a garantire l’integrità del sistema previdenziale ed evitare il rischio di richieste prive di fondamento.

Categorie ammesse

La circolare INPS 78 del 2019 fornisce indicazioni in ordine alle categorie di lavoratori ammesse al beneficio. Come fare domanda:

Per il lavoratore (o suoi superstiti)

la domanda si può presentare:

  • online all’INPS attraverso il servizio dedicato
  • chiamando il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, da rete mobile)
  • rivolgendosi a enti di patronato e intermediari dell’Istituto che assistono gratuitamente per legge

Per il datore di lavoro

Qualora il richiedente sia il datore di lavoro (azienda, datore di lavoro domestico, committente, titolare di impresa artigiana/commerciale/nucleo coltivatore diretto), che esercita la facoltà di riscatto in favore del lavoratore, la domanda deve essere presentata all’INPS compilando il modulo Rend. Vit. Riv. COD. AP81 o, in alternativa, tramite uno degli enti di patronato che assistono gratuitamente per legge.

2) Cos’è la “Pace contributiva”?

La pace contributiva è una misura di riscatto che consente ai lavoratori di coprire buchi contributivi della propria carriera lavorativa, purché non siano originati da omissioni contributive.

  • Può essere applicata a periodi in cui non vi era alcuna contribuzione.
  • Si tratta di una misura di tipo volontario, in cui il lavoratore può decidere di versare contributi per migliorare il proprio trattamento pensionistico.

Quadro normativo. Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è disciplinato ai sensi dell’articolo 1, commi 126 – 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

È una facoltà che permette di riscattare, per il biennio 2024/2005 e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso qualsiasi forma di previdenza obbligatoria.

La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335), privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Come funziona. Possono essere riscattati, in tutto o in parte, nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 1° gennaio 2024.

Il periodo deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nella Gestione Separata (di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995).

Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, da prendere a riferimento per collocare il periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intende esercitare la facoltà di riscatto.

Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria. Inoltre, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo.

L’onere per il riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a percentuale previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica dove opera il riscatto.

La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi più vicini alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Questa retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

L’onere di riscatto può essere versato in un’unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione. I periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro.

Requisiti

  • Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è l’iscrizione dell’interessato a uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa.
  • L’interessato non deve essere titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.
  • Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà in esame è che il beneficiario non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria

Quando fare domanda. La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024/2025. La domanda può quindi essere presentata fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

Come fare domanda. La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini. In entrambe le ipotesi, per le domande presentate dall’1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, l’onere versato è deducibile dal reddito complessivo di chi l’ha sostenuto.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l’onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.

Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato.

La domanda da parte del diretto interessato, suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine si presenta online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, può essere effettuata tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, da rete mobile);
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, in attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico, le domande sono presentate utilizzando il modulo disponibile online.

Tempi di lavorazione del provvedimento. Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

fonte: italiaoggi.it