14 Ott Rientro dalla maternità: introdotto esonero contributivo per lavoratrici
La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) tra le diverse misure in materia di lavoro a sostegno di lavoratori e imprese, ha introdotto anche un esonero dal versamento dei contributi in misura pari al 50% a carico delle lavoratrici dipendenti a seguito del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità ovvero del congedo parentale. Con Circolare del 19 settembre 2022, n. 102, l’Inps ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero.
Lavoratrici che possono fruire dell’esonero
L’esonero contributivo, introdotto in via sperimentale per il 2022, è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, compreso il settore agricolo, in riferimento alle lavoratrici madri che rientrino nel posto di lavoro dopo aver fruito del congedo di maternità.
L’esonero, che ha una durata complessiva pari a 12 mesi decorrenti dalla data del rientro al lavoro, si sostanzia in una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero contributivo riguarda, pertanto, tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il settore agricolo, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di lavoro part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico, intermittente e per le assunzioni a scopo di somministrazione.
La misura è inoltre applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.
Requisiti per la fruizione dell’esonero
Il beneficio è riconosciuto a favore delle lavoratrici madri al rientro dal periodo di congedo obbligatorio di maternità. Pertanto, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità).
Tuttavia, sebbene la Legge di Bilancio 2022 faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di un anno, l’esonero spetta dalla data di rientro effettivo al lavoro anche nelle seguenti ipotesi:
- astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio (congedo parentale);
- fruizione del periodo di interdizione post partum (fino ai 7 mesi d’età del figlio).
L’agevolazione costituisce una misura sperimentale valevole per l’anno 2022 e, di conseguenza, il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.
L’esonero, applicandosi sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, non assume la natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetto:
- all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015;
- al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006;
- all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, in quanto non costituisce aiuto di Stato.
Cumulabilità con altri esoneri contributivi
L’agevolazione è cumulabile:
- con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;
- con l’esonero di 0,80% sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della medesima legge di Bilancio 2022 (da luglio 2022 l’esonero è pari al 2%).
Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali (ovvero 2%).
Adempimenti del datore di lavoro
I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare all’Inps, tramite la funzionalità “Cassetto previdenziale”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”.
La richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione dovrà essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.
I datori di lavoro del settore agricolo, per richiedere l’applicazione dell’esonero contributivo, dovranno inoltrare l’istanza tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale aziende agricole” e nel campo “Annotazioni” dell’istanza dovranno inserire, con riferimento alla lavoratrice per la quale si chiede l’applicazione dell’esonero, le seguenti informazioni: codice fiscale, cognome e nome, data di rientro della lavoratrice in servizio dopo la fruizione del congedo di maternità. I datori di lavoro potranno poi verificare l’attribuzione dei codici Agevolazione “LM” e “LP”, consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” nel “Cassetto previdenziale aziende agricole”.
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero per conto della lavoratrice interessata, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della Circolare n. 102 (Uniemens di competenza ottobre), le lavoratrici per le quali spetta l’esonero.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, tra gli altri elementi <CodiceCausale> con il valore “ELAM”, avente il significato di “Esonero Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
Infine, la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei tre mesi successivi a quelli di pubblicazione della Circolare Inps (ottobre, novembre, dicembre).
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato
fonte: fisco7.it