Superbonus 110%: alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Superbonus 110%: alcuni chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate sono pervenuti ulteriori chiarimenti circa l’applicazione del Superbonus 110%. La casistica è complessa, i  continui interventi legislativi e regolamentari hanno portato a una serie di circolari interpretative, nonché a un profluvio di interpelli nel tentativo di mitigarne le complicazioni e gli intoppi che di volta in volta si presentano.

Nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, il Superbonus spetta «per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione». È la risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021 a chiarirlo, sostenendo che (in conformità con la precedente prassi in materia di Sismabonus) eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione. Per esempio: su un ipotetico intervento di 50.000 euro deve essere scorporato il contributo di 10.000 euro e l’incentivo del 110% deve essere calcolato sulla spesa al netto del contributo.

Nel caso di edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio oppure laddove gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi «trainati» di efficientamento energetico, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (cfr circolari n. 24/E del 2020 e n. 30/E del 2020).

Si pone, poi, la questione dell’unico proprietario titolare di un edificio composto da tre unità abitative e tre pertinenze rispetto al conteggio per il superamento delle quattro unità immobiliari nonché rispetto ai limiti spesa. Secondo i tecnici del fisco:

  • ai fini della verifica del limite delle quattro «unità immobiliari», in assenza di specifiche indicazioni nella norma, si ritiene che le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate;
  • con riguardo alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus, occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze.

Viene ulteriormente precisato che nel concetto di pertinenza, ai fini della determinazione dei limiti di spesa ammessi, rientrano anche i posti auto, purché autonomamente accatastati e facenti parte dell’edificio.

Per quanto concerne l’agevolazione prevista per l’installazione degli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo, posto che la detrazione è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), si ritiene sufficiente, stante il procedimento in vigore, l’accettazione dell’istanza da parte del GSE a conclusione dell’istruttoria. In altri termini, ai fini della detrazione in esame, nelle more del perfezionamento del contratto, è sufficiente l’accettazione dell’istanza da parte del gestore.

Atteggiamento tranquillizzante da parte dell’Agenzia delle Entrate per quanto concerne i documenti che il contribuente è tenuto a conservare ai fini della verifica dell’effettivo diritto al Superbonus. In conformità all’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973 che disciplina i controlli formali, è necessario conservare:

  • le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
  • limitatamente ai soggetti persone fisiche, la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.

In merito, occorre segnalare che i controlli ordinariamente previsti sono accompagnati anche da un sistema di controlli “ex ante” per ridurre utilizzi non corretti dell’agevolazione. Il contribuente è tenuto ad acquisire:

  • l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in caso di fruizione diretta del Superbonus in dichiarazione nonché di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus;
  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus ai soli fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto.

Ulteriore chiarimento riguarda la possibilità per il contribuente che ha usufruito della detrazione per l’Ecobonus di ripetere l’intervento ai fini del Superbonus anche se non è ancora terminato il periodo delle rate del primo intervento. Per esempio, è possibile fruire del Superbonus nell’ipotesi di sostituzione di infissi già oggetto di Ecobonus, con altri più performanti, sussistendone naturalmente le condizioni previste dalla normativa di riferimento.

Nel caso in cui si sia usufruito del Superbonus per un immobile residenziale composto da due unità e, a distanza di un anno dalla fine dei lavori agevolati, si provvede a unire le due unità facendone diventare una sola, i benefici usufruiti non si perdono. La circolare n. 30/E del 2020 (quesito 4.4.6) chiarisce che «con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico, nel caso in cui i predetti interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. (…) Il medesimo criterio va applicato anche ai fini del Superbonus.».

In ambito condominiale, si segnalano le seguenti interpretazioni:

  • al fine di semplificare l’avvio dei lavori, sono ammissibili le deliberazioni dell’assemblea del condominio adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio;
  • è altresì possibile, con le medesime regole, che l’assemblea deliberi l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa, a condizione ovviamente che i condòmini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. Pertanto, il condòmino o i condòmini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali possono manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tale intervento, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione del Superbonus esclusivamente il condòmino che ne ha fruito.

fonte: fisco7.it, Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN