Valido in assenza di prova contraria l’accertamento sintetico all’agricoltore

Valido in assenza di prova contraria l’accertamento sintetico all’agricoltore

Il contribuente risultato possessore di beni immobili e autovetture attestanti una capacità contributiva non dichiarata è tenuto a dimostrare che il reddito presunto non esiste.

Se l’amministrazione finanziaria ha riscontrato alcuni indici rivelatori di capacità contributiva del contribuente e ha ricostruito il reddito del soggetto attraverso il “metodo sintetico” non è tenuta a fornire ulteriori prove a sostegno della sua pretesa. Sarà onere del contribuente fornire la prova contraria, ovvero la prova che il reddito presunto non esiste, oppure esiste in misura inferiore a quella contestata.

Questo principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3230 del 5 febbraio 2024. Il caso di specie ha riguardato un accertamento Irpef emesso nei confronti di un imprenditore agricolo, il quale era risultato possessore di beni attestanti una capacità contributiva non dichiarata.

In particolare, sulla base di disponibilità finanziarie detenute dal contribuente, di immobili e autovetture acquistate dal contribuente nel periodo d’imposta oggetto di contestazione, l’Ufficio aveva accertato un reddito di 119.617,00 euro, a fronte di un volume di affare dichiarato di 18.576,00 euro.

L’Ufficio aveva utilizzato il metodo di “accertamento sintetico” di cui all’articolo 38 del testo Unico in tema di accertamento sulle imposte sui redditi (Dpr n. 600/1973).

A seguito della notifica dell’atto di accertamento, il contribuente, in sede contenziosa, ha cercato di dimostrare che i beni da lui acquistati erano riconducibili a redditi esenti o, comunque, esclusi dalla base imponibile.

Le sue argomentazioni, però, non sono state ritenute meritevoli di accoglimento, né dalla Ctp di Cosenza (sentenza n. 19/2012) né dalla Ctr della Calabria (sentenza n. 1139/2015).

I giudici della Corte di cassazione, con riferimento alla disciplina applicabile al periodo d’imposta di riferimento, hanno precisato che “Il sistema del “redditometro” collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione.”

In particolare, è stato richiamato l’articolo 38 del citato decreto n. 600/1973 che, nella versione applicabile al caso di specie:

  • al quarto comma prevede la possibilità di presumere il reddito complessivo sulla base di una serie di elementi e circostanza di fatto certi che costituiscono indici di capacità contributiva e sono connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi e alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento
  • al quinto comma contempla le spese per gli acquisti di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente
  • al sesto comma fa salva la prova contraria da parte del contribuente, il quale può dimostrare che il maggior reddito determinato è costituito da redditi esenti, o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

La Corte ha evidenziato che si tratta di una presunzione legale relativa e che, pertanto, una volta che è stata accertata l’esistenza di determinati indici rivelatori di capacità contributiva, il giudice non può privare tali elementi del valore presuntivo stabilito dal legislatore, ma può soltanto valutare la prova contraria eventualmente addotta dal contribuente.

Nel caso specifico le Commissioni tributarie hanno attestato che, nel corso del giudizio, il contribuente non aveva fornito la prova contraria prevista dal legislatore al fine di contestare l’operato dell’Ufficio.

E’ stata respinta anche l’obiezione del contribuente, secondo la quale i redditi dominicali ed agrari sono determinati sulla base degli articoli 25 e 31 del Tuir (Dpr n. 917/1986). Secondo il contribuente, quindi, il metodo di accertamento sintetico non sarebbe utilizzabile nei confronti dei soggetti che svolgono attività agricola.

I giudici hanno, invece, affermato che questo metodo è utilizzabile nei confronti della generalità delle persone fisiche e, pertanto, hanno riconosciuto la legittimità dell’operato dell’Ufficio, con conseguente rigetto del ricorso presentato dal contribuente.

fonte: fiscooggi.it