VERSAMENTI VOLONTARI PER L’ANNO 2018

VERSAMENTI VOLONTARI PER L’ANNO 2018

Il 28 giugno 2018 l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 83 che illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, da versare per l’anno 2018.

Per i lavoratori agricoli dipendenti, ossia:

  • soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 31 dicembre 1995;
  • lavoratori agricoli dipendenti autorizzati dal 31 dicembre 1995;
  • l’aliquota applicata per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) è pari al 28,90% di cui il 28,79% di quota pensione e lo 0,11% di aliquota base.

I coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e gli imprenditori agricoli professionali, per effetto della Legge n. 233 del 2 agosto 1990, versano i contributi volontari a partire dal 1° gennaio 2018 secondo quattro classi di reddito settimanale.

L’importo da versare è lievemente incrementato rispetto allo scorso anno a causa dell’aumento dell’aliquota IVS (dal 21,6% al 22%) che va applicata all’importo medio individuato per ognuna delle suddette classi. Unitamente all’aliquota IVS, aggiungono l’addizionale del 2% prevista dalla Legge 233/90 e 2,01 euro previsti dalla Legge 160 del 1975. Di seguito, si riporta la tabella con le quattro classi di reddito e i relativi importi da versare:

 

Classi di reddito settimanale

Reddito sett. Medio imponibile

Quota pensione

(22%)

Addizionale legge 233/1990

(2%)

Addizionale legge 160/1975

(€ 2,01)

Tot. contributo

1 Fino a € 227,10

€ 227,10

€ 49,97 € 4,55 € 2,01

€ 56,53 (a)

2 Da € 227,10 a € 302,80

€ 264,95

€ 58,29 € 5,30 € 2,01

€ 65,60 (a)

3 Da € 302,80 a € 378,50

€ 340,65

€ 74,95 € 6,82 € 2,01

€ 83,78

4 Oltre € 378,50

€ 416,35

€ 91,60 € 8,33 € 2,01

€ 101,94

(a) Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n. 233, l’importo del contributo settimanale non può essere inferiore ai seguenti importi:

  • € 56,57 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
  • € 66,99 settimanali, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.

Per quanto riguarda, invece, i contributi integrativi volontari degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, l’INPS spiega che i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2018, per il FPLD, risulta pari al 28,9%.

Il contributo integrativo volontario di piccoli coloni e compartecipanti familiari si determina per mezzo della retribuzione media giornaliera determinata a sua volta, provincia per provincia, in base ai salari medi convenzionali (si veda l’allegato 1 presente nella circolare). Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2018 (28,9%).

Infine, coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), in base al D.Lgs. 184/1997, versano i contributi volontari differentemente in base alla loro autorizzazione, nella fattispecie se questa è avvenuta prima o dopo il 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del sopracitato decreto):

  • per autorizzazione antecedente il 12 luglio, si veda l’allegato 2 della circolare:
  • per autorizzazione successiva il 12 luglio il contributo settimanale volontario è definito in base alla somma del contributo integrativo e del contributo base.

Più specificatamente, il contributo integrativo, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2018, è costituito da:

  • importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,32;
  • importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34%.

Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.

 

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